Ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Assegno di inclusione (ADI), l’INPS verifica le condizioni di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza dichiarati nelle domande di Assegno di inclusione, presso le Amministrazioni che hanno rilasciato le relative certificazioni.
Per le certificazioni di svantaggio rilasciate dal Comune, o per le attestazioni relative all’inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei Comuni, delle quali sia stato auto-dichiarato il possesso è stabilito che l’INPS comunichi tempestivamente al Comune indicato dal richiedente le dichiarazioni da verificare mediante la Piattaforma per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale (GePI) gestita dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L’esito delle verifiche è comunicato dal Comune all’INPS attraverso la medesima Piattaforma entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell’INPS.
Per tutte le altre certificazioni di svantaggio non disponibili sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) o negli archivi dell’Istituto, in fase di prima applicazione, l’Amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di svantaggio, è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l’inserimento nel programma di cura e assistenza.
L’attestazione deve essere confermata, entro sessanta giorni dalla ricevuta di notifica da parte dell’INPS, dalle competenti Amministrazioni. In assenza di tale attestazione, la richiesta è accolta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge n. 48/2023 (sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare).
Controlli e pagamenti Assegno di Inclusione.
In seguito all’esito positivo, da parte delle Amministrazioni competenti, delle dichiarazioni indicate in domanda, l’INPS ha provveduto ad accogliere e mettere in pagamento le domande di Assegno di Inclusione.
Dalla mensilità di aprile 2024 sono state poste in pagamento le domande di ADI per le quali non sia stato comunicato all’INPS, da parte delle Amministrazioni interessate, l’esito delle verifiche della condizione di svantaggio e dell’inserimento in un programma di cura e assistenza entro i sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell’Istituto e la cui istruttoria abbia avuto esito positivo.
I pagamenti vengono disposti il giorno 15 del mese per i primi pagamenti e il 27 del mese per i rinnovi con la possibilità di uno o due giorni di anticipazione o scorrimento in concomitanza di giorni festivi.