• Mar. Ott 8th, 2024

ASSEGNO DI INCLUSIONE

Gen 4, 2024

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA, BENEFICI, IMPORTI, DECADENZA.

Dal 18 dicembre è disponibile sulla piattaforma INPS la procedura per l’invio della domanda dell’Assegno di Inclusione (ADI).

Vediamo di seguito qualche informazione in più sul sussidio economico che sostituisce il reddito di cittadinanza dal 2024,  ossia l’ASSEGNO DI INCLUSIONE: ADI ,   istituito con il decreto legge n. 48/2023, convertito in Legge n. 85/2023.

Sono previsti due diversi strumenti di sostegno che sostituiscono il Reddito di Cittadinanza, e cioè:

  1. il nuovo” Assegno di inclusione” in vigore da gennaio 2024 (non inferiore a 480 euro mensili) per i nuclei con componenti “fragili” (persone con disabilità, minorenni, persone con almeno 60 anni di età oppure soggetti in condizioni di svantaggio inserite in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari certificati).
  2. una misura temporanea “Supporto per la formazione e il lavoro ” (350 euro) in vigore da settembre per coloro che non hanno i requisiti per il sussidio precedente, con durata massima 12 mesi.

I beneficiari non devono:

  •  essere sottoposti a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  •  avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), nei 10 anni precedenti la richiesta.

Il nucleo familiare dovrà avere:

  • Isee non superiore a 9.360 euro (come per il Reddito di cittadinanza) e 
  • valore di reddito familiare inferiore a 6mila euro annui, maggiorato sulla base del numero di componenti in particolare disabili
  • con possesso di auto oltre 1600 cc o moto oltre 250 cc., o barche 
  • immobile prima casa non superiore a 150mila euro ai fini IMU 
  • altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE

Per presentare la domanda è necessario che:

  • i requisiti di accesso devono essere mantenuti per l’intera durata del beneficio, pena la decadenza dello stesso;
  • l’Assegno di inclusione è richiesto telematicamente all’INPS e il relativo percorso di attivazione viene attuato attraverso la piattaforma presente sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL);
  • il richiedente è tenuto a sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare (PAD);
  • Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del PAD;

Trovano applicazione le ipotesi di decadenza del nucleo, di cui all’art. 8 comma 6 del decreto-legge n. 48/2023, nei casi in cui un componente tenuto agli obblighi di cui all’art 6:

  • non si presenta, senza giustificato motivo, presso i servizi sociali o presso il servizio del lavoro competente nel termine fissato;
  • non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato;
  •  rifiuto della prima offerta di lavoro ossia: contratto o a tempo indeterminato senza limiti di distanza a tempo pieno o almeno part time per almeno il 60% con stipendio previsto dal CCNL; contratto a tempo determinato entro 80 km dalla residenza;
  • non rispetta gli obblighi di comunicazioni, ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • svolge attività di lavoro, come accertato in corso di attività ispettive svolte dalle competenti autorità, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.

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