La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha emesso una sentenza di grande rilevanza, la n. 29961 del 27 ottobre 2023, riguardante il riconoscimento del diritto alla “Carta del Docente” anche per il personale precario assunto con contratti a tempo determinato con scadenza il 30 giugno.
La “Carta del Docente” è una carta elettronica del valore di 500 euro per anno scolastico per acquisti di beni e servizi formativi destinati al personale docente della scuola pubblica di ogni ordine e grado. Con questa carta i docenti possono acquistare libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell’Istruzione.
La recente sentenza della cassazione apre la strada a un possibile contenzioso che consentirebbe di recuperare gli importi della “Carta del Docente” relativi agli anni precedenti, con un limite di cinque anni, oltre il quale scatta la prescrizione, anche per coloro che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro con la scuola.
La sentenza della Corte di Cassazione stabilisce quanto segue:
Discriminazione e Diritti dei Docenti Precari:
La normativa nazionale che esclude gli insegnanti con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche dal diritto di ricevere la “Carta del Docente” è considerata discriminatoria. La sentenza impone di eliminare questa discriminazione e riconoscere agli insegnanti non di ruolo lo stesso importo assegnato ai docenti assunti a tempo indeterminato.
Diritto al Risarcimento:
Nel caso in cui un docente precario che era stato precedentemente escluso dal beneficio abbia nel frattempo cessato il suo rapporto di lavoro con la scuola (ad esempio per pensionamento o mancato rinnovo dell’iscrizione nelle graduatorie per le supplenze), ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno economico subito.
Regime di Prescrizione:
Il regime di prescrizione da applicare è quinquennale per i docenti in servizio e decennale per chi, non più in servizio, chiede il risarcimento. La prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito, ossia dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza per chi è rimasto nel sistema, e dalla data della fuoriuscita dal sistema scolastico per chi non vi è più inserito.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il personale precario conserva il diritto alla “Carta del Docente” finché rimane nel sistema scolastico. Diventa titolare di un diritto risarcitorio nel momento in cui esce dal sistema scolastico. La permanenza nel sistema è confermata se il docente precario risulta iscritto nelle graduatorie per le supplenze o è entrato a far parte del personale di ruolo.
La sentenza fornisce anche delle linee guida per il personale precario sul diritto alla “Carta del Docente”, stabilendo che il beneficio dovrebbe essere riconosciuto anche retroattivamente per i periodi di servizio prestati con supplenza almeno fino al 30 giugno. La sentenza definisce infine chi può essere considerato “fuoriuscito” dal sistema scolastico e i termini di prescrizione per i diritti correlati alla “Carta del Docente.”