Antonella da Catania:
“Sono Antonella da Catania ed ho un figlio minore di 4 anni. Ho usufruito della maternità obbligatoria, ma non ho mai richiesto il congedo parentale. Posso richiederlo adesso oppure non ne ho più il diritto? E’ retribuito come il congedo di maternità obbligatoria?
Gentile Antonella, grazie del quesito che ci ha rivolto.
Il congedo parentale o maternità facoltativa è un periodo di astensione volontaria dal lavoro che spetta ai genitori con figli fino ai 12 anni di età ed ha una durata massima di sei mesi.
La risposta al suo quesito è quindi positiva.
Potrà usufruire del congedo anche in maniera frazionata in intervalli di mesi, settimane, giorni ed ore.
La retribuzione corrisposta durante i periodi di congedo parentale è legata all’età del figlio:
- fino a 6 anni di età spetta il 30% della retribuzione media mensile giornaliera calcolata sulla base della retribuzione del mese precedente l’inizio del congedo;
- da 6 a 8 anni spetta il 30% solo nel caso in cui il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione;
- da 8 a 12 anni non è prevista alcuna retribuzione, ma solo il mantenimento del posto di lavoro.
La retribuzione viene corrisposta in busta paga dal datore di lavoro. Si ricorda che la domanda per i periodi di congedo deve essere presentata telematicamente avvalendosi dell’aiuto degli istituti di patronato.
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