Lo sapevi che? Le detrazioni d’imposta sono quegli importi che, sottratti dall’imposta lorda calcolata per scaglioni di reddito, determinano una minore imposta netta a carico dei contribuenti.
Le detrazioni costituiscono un beneficio fiscale che spetta ai percettori di tutte le prestazioni fiscalmente imponibili erogate dall’Istituto.
L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, riconosce le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione e le detrazioni per carichi di famiglia su richiesta del contribuente.
Le detrazioni d’imposta per reddito sono un diritto e spettano alla generalità dei soggetti titolari di un reddito di lavoro dipendente, assimilato e di pensione il cui importo è rapportato al periodo di lavoro o di pensione nell’anno.
I beneficiari delle prestazioni interessati al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni in questione o all’applicazione della maggiore aliquota, sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.
In assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto applica le aliquote per scaglioni di reddito e riconosce le detrazioni d’imposta in relazione all’ammontare del reddito erogato e al numero dei giorni di godimento della prestazione.
Le detrazioni fiscali per carichi di famiglia sono legate alla condizione familiare del soggetto e variano in funzione sia della composizione del nucleo familiare che del reddito complessivo percepito da ciascun contribuente.
L’importo delle detrazioni è rapportato ai mesi dell’anno per i quali i familiari sono rimasti a carico.
Si considerano fiscalmente a carico i familiari che percepiscono un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, limite elevato a 4.000 euro per figli di età non superiore a 24 anni.
A decorrere dal 1° marzo 2022, per effetto dell’istituzione dell’Assegno unico e universale:
- le detrazioni per figli a carico spettano solo se il figlio è di età pari o superiore a 21 anni;
- sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per figli minori di tre anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di tre figli a carico nonché l’ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose prevista dal comma 1-bis dell’articolo 12.
La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra le parti, spetta al 100% al genitore con il reddito complessivo più elevato.
Il cittadino è tenuto a comunicare all’Istituto eventuali variazioni influenti sui carichi familiari che si dovessero verificare nel corso dell’anno, al fine di consentire l’adeguamento del regime fiscale applicato alle prestazioni.
….e tu lo sapevi?