EMERGENZA ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA
Equiparazione al lavoro dei periodi di fruizione dell’integrazione al reddito introdotta dall’articolo 7 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61.
L’articolo 7 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ha previsto l’erogazione di un ammortizzatore sociale unico, diretto ai lavoratori dipendenti privati e agricoli impossibilitati a recarsi a lavoro o svolgere l’attività lavorativa a causa della grave alluvione in Emilia Romagna.
Pertanto, con la circolare 53 dell’8 Giugno 2023 è stato precisato che i destinatari dell’ammortizzatore sono:
- lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei comuni interessati, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa al di fuori dei medesimi comuni. In tale caso la misura di sostegno è riconoscibile per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino a un massimo di 15 giornate;
- lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, non hanno un rapporto di lavoro attivo e sono stati assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, residenti o domiciliati in uno dei comuni interessati, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa al di fuori dei medesimi comuni. Per tale categoria la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino a un massimo di 15 giornate. La misura è riconoscibile dalla data di assunzione;
- lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa con un’azienda agricola con Sede legale/operativa nei comuni interessati. La misura è riconosciuta per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa dichiarate dal datore, nel limite massimo di 90 giornate;
- lavoratori agricoli che al 1° maggio 2023, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, non hanno un rapporto di lavoro attivo e sono stati assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa con un’azienda agricola con Sede legale/operativa nei comuni interessati. La misura spetta, a decorrere dalla data di assunzione, per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno precedente (2022), detratte le giornate lavorate nell’anno in corso (2023), entro il limite massimo di 90 giornate.
1. Beneficiari
Beneficiari della DS agricola sono gli operai a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli nell’anno di competenza della prestazione, e a tempo indeterminato assunti o licenziati e che abbiano prestato almeno una giornata di lavoro nell’anno di riferimento dell’indennità.
2. Requisito contributivo
L’equiparazione dell’indennità a lavoro avviene al fine del calcolo dell’importo della prestazione.
L’importo della prestazione gioverebbe esclusivamente a coloro che hanno i requisiti delle 102 giornate di lavoro nel biennio precedente la richiesta.
Resterebbero quindi esclusi coloro che non posseggono le 102 giornate nel biennio precedente la domanda. Tuttavia, ai fini del raggiungimento del requisito l’Inps applicherà il beneficio previsto dal comma 5 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023.
3. Calcolo dell’indennità
L’indennità viene erogata per un periodo pari alle giornate lavorate nell’anno di competenza della prestazione per un massimo di 365 giorni, detraendo le giornate effettivamente lavorate come lavoro dipendente o autonomo agricolo o non agricolo, le giornate non indennizzabili e quelle indennizzate ad altro titolo.
In relazione al beneficio previsto dal comma 5 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023, le giornate interessate dal beneficio verranno aggiunte a quelle effettivamente lavorate. Qualora vengano superate le 182 giornate per ogni anno di riferimento, le giornate del beneficio verranno neutralizzate.
4. Retribuzione di riferimento
Per gli operai a tempo determinato la prestazione è erogata per il 40% della retribuzione (legge 7 dicembre 1989, n. 389). A titolo di contributo di solidarietà dall’importo così calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino ad un massimo di 150 giorni.
Per gli operai a tempo indeterminato viene riconosciuta un’indennità pari al 30% della retribuzione effettiva.
L’Inps utilizzerà, ai fini del calcolo delle prestazioni, l’ammortizzatore sociale predetto come retribuzione di riferimento. Quindi l’indennità della disoccupazione agricola sarà pari per il 2023 al 30% per gli operai a tempo indeterminato e al 40% per gli operai a tempo determinato facendo una media tra le giornate coperte da lavoro e quelle coperte dall’ammortizzatore sopra detto.
Immagine di Freepik