“Conservi lo scontrino per la garanzia” Questo è quello che ci sentiamo dire quando acquistiamo un prodotto, ma è proprio così?
No, perché se perdiamo lo scontrino, il prodotto è suscettibile lo stesso di garanzia purché non siano passati due anni dall’acquisto, oppure un anno con partita iva, ossia con fattura. L’articolo acquistato, se difettoso, può essere quindi sostituito o riparato anche se non troviamo più lo scontrino.
Chi lo dice? Il codice del consumo, quindi non è una concessione che fa il venditore, ma è previsto dalla legge. All’art. 128 e seguenti il codice del consumo ritiene che sia sufficiente dimostrare di aver comprato, il prodotto in questione presso quello specifico rivenditore.
Sì, ma come si dimostra l’acquisto senza lo scontrino? Vediamo insieme quali possono essere le soluzioni per far valere i propri diritti di consumatore anche senza scontrino.
La giurisprudenza dichiara che il consumatore, per dimostrare l’acquisto, può utilizzare anche mezzi documentali alternativi o orali (diversi dallo scontrino) validi a dimostrare che il prodotto sia stato acquistato presso quel determinato rivenditore e in data certa.
Un mezzo documentale alternativo può essere la ricevuta di pagamento bancomat o carta di credito, oppure il libretto di garanzia firmato dal venditore, ma è lecita anche la testimonianza di una terza persona presente al momento dell’acquisto.
Quindi usufruire della garanzia di un prodotto anche quando si è perso lo scontrino è un diritto del consumatore.
Si consiglia però di conservare lo scontrino in buono stato, senza scoloriture, almeno per i due anni successivi all’acquisto perché rimane comunque il mezzo più semplice per certificare la spesa effettuata.
In ogni caso, resta il diritto del consumatore di ottenere risarcimenti o cambi del prodotto anche senza lo scontrino, per avere un supporto specifico consigliamo di rivolgersi ad enti specializzati.
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