CONSEGUENTE INDEBITO PREVIDENZIALE – LA CASSAZIONE DETTA I PRINCIPI IN MATERIA
Interessante decisione della Cassazione in materia di indebita percezione dell’indennità di disoccupazione. Gli Ermellini hanno dettato alcuni principi di diritto applicabili ai casi di percezione di indennità di disoccupazione e contemporanea percezione di prestazione pensionistica.
Ecco il caso di specie.
Il ricorrente aveva presentato una prima domanda di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci il 18 ottobre 2018, respinta dall’INPS il 20 ottobre con invito a continuare a fruire dell’indennià di disoccupazione per accedere alla pensione. A quel punto il cittadino in disoccupazione presentava una nuova domanda di pensione di vecchiaia anticipata ordinaria in data 24 luglio 2019, e questa domanda veniva stavolta accolta dall’Istituto che però comunicava l’esistenza di un indebito per aver fruito dell’indennità di disoccupazione dal 1° giugno 2018, in quanto già risultavano maturati i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Il Tribunale di Pavia ravvisava la decadenza dall’indennità di disoccupazione al 1° giugno 2018, data di maturazione dei requisiti per il pensionamento e di conseguenza la sussistenza dell’indebito per le somme già erogate per lo stesso periodo. Riteneva però il Giudice di prime cure che la trattenuta superiore al quinto operata dall’INPS fosse illegittima e condannava quindi l’Istituto alla restituzione dell’importo già trattenuto, pari a circa 4.000 Euro.
La Corte d’Appello adita dall’INPS accoglieva le ragioni del cittadino, applicando il seguente principio giuridico: “la perdita del diritto all’indennità contro la disoccupazione consegue solo al momento della concreta percezione della pensione, a seguito della presentazione della domanda amministrativa, pur in presenza della maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi sin da epoca precedente (1° giugno 2018)”.
Affermava quindi che la parte aveva diritto a trattenere l’indennità di disoccupazione fino al concreto riconoscimento della pensione di vecchiaia, così da non trovarsi priva di ogni fonte di sostentamento. Secondo l’interpretazione della Corte d’Appello quindi, la decadenza dal beneficio dell’indennità di disoccupazione non si verifica al maturare dei requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla pensione (come invece sostenuto dall’INPS) ma alla concreta percezione della pensione stessa.
A questo punto l’INPS porta il caso in Cassazione.
La Cassazione, in base al tenore letterale della normativa di riferimento, ritiene che debba essere privilegiata l’opzione interpretativa che collega la decadenza alla sola ed esclusiva sussistenza dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o per la pensione anticipata. Detta quindi una linea aderente alla posizione dell’INPS e criteri pi stringenti in materia di indebito.
A questa conclusione era già pervenuta la stessa Suprema Corte in altre sentenze sia recenti (nel 2024) che più risalenti (nel 2012).
L’art. 38 comma 2 della Costituzione rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch’essi costituzionalmente garantiti, nei limiti delle compatibilità finanziarie.
E’ il sistema delle assicurazioni sociali nel suo complesso, infatti, che è chiamato – secondo la Cassazione nell’ordinanza in commento – a far fronte ed obbedisce alle esigenze garantite dal precetto costituzionale. Per cui questo precetto costituzionale non risulta violato se, come nell’ipotesi prevista dalla norma oggetto del caso in esame, in maniera specifica siano poste regole con cui, nel rispetto degli altri precetti e principi costituzionali, viene condizionata l’insorgenza di dati diritti o di questi è disciplinato l’esercizio.
La fattispecie in questione soggiace alla disciplina generale dell’art. 2033 cod. civ. in materia di indebito, ovvero il recupero di una prestazione non dovuta.
La norma stabilisce che: “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Viene quindi in rilievo nel caso in esame sia il principio della percezione in buona fede operato dal cittadino in disoccupazione che aveva già presentato la domanda di pensione e poi, diligentemente e su suggerimento dello stesso INPS ha ripresentato domanda solo nel 2019, sia il principio dell’affidamento incolpevole dello stesso cittadino, che ha percepito le somme – eventualmente non dovutegli – ritenendo che l’INPS le avesse erogate in maniera corretta e in buona fede.
Sarà quindi a questo punto la Corte d’Appello in diversa composizione a valutare la ripetibilità delle somme ai sensi dell’art. 2033 del codice civile e tenuto conto anche della tutela dell’affidamento incolpevole di chi ha percepito la prestazione indebita.
Andranno dunque – continua la Corte di Cassazione – valutati tutti gli elementi rilevanti, ricavabili dagli atti e puntualmente dedotti e allegati dalle parti, tra cui: l’importo delle somme richieste (come detto, circa 4.000 €); le condizioni economiche e patrimoniali dell’obbligato; la possibilità per l’INPS, già a fronte della prima domanda di pensione, di approfondire la situazione pensionistica dell’assicurato.
Tutti questi elementi rilevano ai fini della modulazione temporale dell’obbligazione restitutoria e della tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall’art. 3 della Costituzione e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato, nonchè al nesso inscindibile che lega diritti e doveri. In buona sostanza quindi, la Cassazione rimette la palla alla Corte d’Appello dettando comunque il perimetro dei criteri ai quali dovrà attenersi la Corte di secondo grado nella sua decisione.
Noi come Confeuro, sempre dalla parte dei cittadini, riteniamo che non possa essere sempre il pensionato a dover pagare il prezzo anche per colpe non sue e per errori imputabili invece alla Pubblica Amministrazione. Questo perchè, così come il cittadino ha l’obbligo di comunicare tutti i dati e presentare correttamente la domanda di pensione, allo stesso modo l’INPS deve verificare i requisiti per la prestazione richiesta e non dare informazioni fuorvianti che possano poi ripercuotersi negativamente sulle condizioni economiche del cittadino stesso.
Spesso invece e, a parere di chi scrive, troppo spesso accade che l’INPS eroghi somme non dovute e poi le chieda indietro senza aver verificato approfonditamente a monte la spettanza o meno di quelle somme e creando storture agevolmente evitabili utilizzando un canale semplice e di buon senso nei rapporti con il cittadino, ovvero l’interscambio di informazioni e le verifiche preventive. Questa semplice prassi consentirebbe di evitare tanti errori e anche tanto contenzioso, se solo ci fosse una cultura dell’approfondimento e meno superficialità da ambo le parti (cittadino e intermediari abilitati da un lato ed amministrazione pubblica dall’altro) a vantaggio di snellezza, celerità ed efficacia dell’azione amministrativa.
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