LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA SULLA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE ASSISTENZIALE
Interessante decisione della Suprema Corte in materia di prestazione assistenziale. La pronuncia n. 19606 della Cassazione, sezione Lavoro, pubblicata il 13 giugno scorso, ha enunciato un fondamentale principio giuridico in tema di decorrenza dell’indennità di accompagnamento. Vediamo il caso concreto.
La cittadina – già riconosciuta meritevole dell’indennità di accompagnamento nella prima fase del procedimento giudiziario avviato a seguito di domanda amministrativa respinta – propone opposizione all’accertamento tecnico preventivo (la prima fase del giudizio) contestando la decorrenza del requisito sanitario della prestazione assistenziale richiesta e riconosciuta dal medico legale nominato dal Tribunale soltanto da gennaio 2024 e non dalla domanda amminsitrativa del luglio 2023.
La ricorrente ha fatto leva sulla documentazione specialistica già prodotta in sede di ATP (accertamento tecnico preventivo, ossia come detto la prima fase del giudizio innanzi al Tribunale). In particolare, la ricorrente ha evidenziato che il certificato del Centro specializzato per le demenze della ASL di Reggio Emilia del 5 luglio 2022 attestava una condizione di non autosufficienza e di necessità di assistenza continua addirittura anteriore alla domanda. Il Tribunale di Napoli Nord però rigettava l’opposizione, recependo le conclusioni del consulente tecnico nominato nella prima fase del procedimento, e confermando la decorrenza della prestazione solo dal gennaio 2024. Contro la sentenza del Tribunale, la cittadina proponeva ricorso per cassazione.
La ricorrente lamenta che il Giudice avrebbe erroneamente escluso la spettanza dell’indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa (dal luglio 2023), nonostante la documentazione specialistica già in atti attestasse una condizione di non autosufficienza, di necessità di assistenza continuativa e di supervisione costante nelle attività di base della vita quotidiana già da epoca anteriore alla domanda.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato la norma che, in materia di indennità di accompagnamento, richiede, per la concessione del benficio, in via alternativa: l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua.
E’ dunque necessario che la limitazione sia tale da escludere l’autonomia dell’interessato nello svolgimento delle attività fondamentali della vita, ovvero nella deambulazione in condizioni di sicurezza.
La necessità di supervisione continua nella deambulazione integra – a giudizio della Corte – il requisito dell’aiuto permanente dell’accompagnatore, poichè la supervisione esclude comunque l’autonomia dell’atto motorio quando sia continuativa e funzionalmente diretta a prevenire situazioni di pericolo. La sentenza impugnata ha recepito pari pari le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio sulla decorrenza dal gennaio 2024, alla luce del rilievo che solo da tale momento risulterebbero integrati i requisiti richiesti dalla legge, e ritenendo che dal certificato del 5 luglio 2022 rilasciato dal Centro specializzato per le demenze della ASL di Reggio Emilia, già prodotto in giudizio ed evidenziato dalla ricorrente, non potesse desumersi la sussistenza del requisito sanitario sin dalla domanda del luglio 2023. Invece, il suddetto certificato descrive, a ben vedere ed a parere della Cassazione, una condizione di demenza da Alzheimer in fase avanzata, con “necessità di assistenza nelle ventiquattro ore e di supervisione continua per assistenza e aiuto nelle attività di base della vita quotidiana”. Una simile descrizione clinico-funzionale è giuridicamente rilevante ai fini dell’accertamento dell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, che integra uno dei presupposti alternativi richiesti dalla norma per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
La sentenza impugnata al contrario, nonostante documentazione specialistica pubblica che attesta un bisogno di “assisitenza continuativa nelle 24 ore per alterazione del giudizio critico che espone la paziente a situazioni di pericolo per la propria ed altrui incolumità e supervisione continua per assistenza e aiuto nelle attività di base della vita quotidiana che verosimilmente aumenterà nel futuro”, ha escluso la spettanza della prestazione nel periodo compreso tra la domanda amministrativa del luglio 2023 ed il mese di gennaio 2024, applicando così in modo non corretto il parametro legale.
La sentenza – concludono quindi gli Ermellini – deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Napoli Nord per il riesame del caso, in applicazione del seguente principio di diiritto: “in tema di indennità di accompagnamento, la documentazione specialistica pubblica che attesti, in epoca anteriore alla domanda amministrativa, una condizione di necessità di assistenza continuativa e di supervisione costante nelle attività di base della vita quotidiana deve essere valutata alla luce del corretto parametro normativo, verificando se essa integri, già alla data della domanda, l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, senza poter essere svalutata mediante il solo richiamo alla natura progressiva dlla patologia, in assenza di elementi contrari”.
Sulla base di queste argomentazioni la Cassazione ha dunque accolto il ricorso.
Noi siamo lieti di commentare una decisione di questo tipo in quanto troppo spesso capita che, per mere ragioni di cassa e di risparmio, numerosissime prestazioni di natura assistenziale e previdenziale vengano riconosciute solo con decorrenze successive alla domanda amministrativa, a tutto vantaggio degli enti previdenziali, ma naturalmente a danno del cittadino avente diritto alla prestazione.

