Recente ed interessante decisione della Cassazione.
Interessante pronuncia della Corte di Cassazione in un caso in cui gli Ermellini si sono espressi sulla copertura integrale da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) della retta di una RSA.
Vediamo il caso concreto, che si è concluso con l’ordinanza n. 16601 del 27 maggio scorso.
Gli eredi di una degente venivano chiamati in giudizio dalla Struttura socioasistenziale per essere condannati alla restituzione delle somme relative alle rette già pagate.
Il Tribunale rigettava le richieste della Struttura, e la Corte d’Appello confermava la decisione, dando ragione ai privati.
Secondo la Corte d’Appello di Venezia, le prestazioni sanitarie ed assistenziali rese in favore della signora ricoverata in struttura (affetta da encefalopatia postanossica, esito di arresto cardiocircolatorio da infarto miocardico anterasettale e apicale, tetraplegia, cardiomiopatia dilatativa in precario compenso ed in stato vegetativo permanente) erano “ad elevata integrazione sanitaria”, quindi avvinte da un nesso di inscindibilità e caratterizzate dalla prevalenza dell’apporto professionale sanitario, rispetto a quello assistenziale.
Esse dovevano dunque essere integralmente sostenute dal Servizio Sanitario Regionale (SSR).
Si distinguono pertanto, secondo la normativa vigente, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. La normativa prevede inoltre anche un ulteriore genere di prestazioni sociosanitarie, definite “ad elevata integrazione sanitaria”, caratterizzate dalla “particolare rilevanza terapeutica ed intensità della componente sanitaria”, le quali “attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative”. Per queste ultime prestazioni “sono individuate le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria”.
Queste ultime devono essere assicurate dalle Aziende sanitarie “secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonchè dai progetti-obiettivo nazionali e regionali”. La normativa di riferimento distingue quindi tra “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale”, “prestazioni sociali a rilavanza sanitaria” e “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria”, prevedendo poi che queste ultime attengono prevalentemente ad alcune aree quali, ad esempio, “anziani e disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative”. Esse sono “in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza”.
Dunque, qualora il soggetto non autosufficiente necessiti di prestazioni sanitarie ad elevata integrazione, essendo anziano o soffendo di patologie degenerative, queste ultime dovranno soddisfare, in modo integrato, esigenze di cura della salute e della persona “nelle fasi estensive e di lungoassistenza”. Nel caso di lungoassistenza, i costi stessi sono per metà a carico del SSN e per la residua metà a carico del privato o del Comune.
La retta di degenza o di mantenimento di anziani non autosufficienti nelle Residenze Socio-Assisntenziali (RSA), soprattutto nel caso di Alzheimer, è stata posta integralmente a carico del SSR facendo leva sull’inscindibilità tra le prestazioni sanitarie ed assistenziali, dedotta dalla presenza di un “piano” o di un “trattamento” personalizzato.
Quindi la Corte d’Appello – a giudizio degli Ermellini – ha correttamente applicato le norme rilevanti, giungendo alla conclusione che, nel caso in cui vengano erogate prestazioni sanitarie che non possono essere eseguite se non congiuntamente all’attività di natura socioassistenziale (come per la sentenza in commento, relativa al caso di una degente che si trovava in stato vegetativo permanente, a seguito di encefalopatia postanossica cagionata da arresto cardiocircolatorio da infarto miocardico), le prestazioni rese per la cura della paziente devono considerarsi ad elevata integrazione e quindi di competenza integrale del SSN: come tali dunque gratuite, con esclusione di ogni compartecipazione del Comune o dell’utente o dei suoi familiari o eredi.
Alla stregua delle suddette argomentazioni, la Cassazione ha quindi respinto il ricorso della Struttura dando ragione ai familiari della degente.
Si tratta di una sentenza interessante e favorevole ai cittadini, spesso impossibilitati – da soli – a far fronte agli esosi costi di strutture socioassistenziali in cui sono ricoverati loro familiari malati. E soprattutto, si tratta di una sentenza che avrà grande impatto nella pratica, perchè sono numerosissimi i casi in cui troveranno applicazione le “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria”.
La Cassazione, applicando in maniera precisa la normativa in materia, ha così evidenziato tutti i casi in cui le rette per le strutture residenziali sono a totale carico del Sevizio Sanitario Nazionale.
Siamo lieti di poter commentare e condividere questa interessante decsione degli Ermellini.

