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LAVORO: FORMAZIONE 4.0-AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE

Set 29, 2022

La formazione 4.0 è un incentivo fiscale a favore di tutte le imprese residenti in Italia, introdotto dalla Legge 205 del 27/12/2017, finalizzato a supportare le piccole medie imprese che vogliono investire nella formazione dei propri dipendenti in un’ottica di digitalizzazione dei processi aziendali.

Nell’attuale contesto economico mondiale, caratterizzato la una forza competitiva fortemente elevata a livello globale, per gli imprenditori la trasformazione digitale offre eccezionali vantaggi al fine di operare secondo principi di efficacia ed efficienza, garantendosi così una posizione di vantaggio competitivo sul mercato.

Sostenere gli investimenti delle imprese in formazione e crescita delle competenze digitali dei lavoratori è uno dei pilastri, insieme a innovazione e ricerca, della strategia messa in campo dal Governo per modernizzare l’industria manifatturiera. L’obiettivo è creare le condizioni per promuovere un modello di fare impresa in cui il fattore umano sia tutelato e valorizzato, anche attraverso un efficace sistema di certificazione delle attività formative. E’ infatti importante per il futuro del Paese fornire una risposta adeguata alla domanda di maggiori competenze professionali che dovranno accompagnare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi”, dichiara il ministro Giorgetti.

Le attività previste per la formazione 4.0 devono essere finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di conoscenze specifiche come big data e analisi dei dati, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR), robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina ecc…

Gli incentivi coprono non solo le spese del personale partecipante alla formazione per le ore a quest’ultima dedicate, le spese relative ai formatori e alla consulenza, ma anche le eventuali spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nonché tutti i costi di gestione e di amministrazione pertinenti ai progetti formativi.

Le attività di formazione devono infatti essere erogate da personale dipendente o da soggetti esterni all’impresa purché siano soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, Università pubbliche o private, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali (secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001), soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37 e ITS.

L’agevolazione per la formazione 4.0 si sostanzia in un credito d’imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino ad esaurimento del credito. Si può utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In merito alla misura del credito d’imposta, il bonus è riconosciuto alle:

  • piccole imprese in misura pari al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • medie imprese in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • grandi imprese in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Gli incentivi per la formazione 4.0 rientrano nel più ampio Piano Nazionale Industria 4.0 e nel Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 che mirano a realizzare la digitalizzazione dei processi aziendali attraverso l’acquisto di appropriati beni strumentali materiali e immateriali: strumenti computerizzati, stampa 3D, software, sistemi, piattaforme, applicazioni e ulteriori beni strumentali.

Non possono usufruire di tali agevolazioni le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale.

Sono inoltre escluse le imprese sottoposte a sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata naturalmente al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e all’ adempimento degli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

E’ evidente la forza di tali incentivi che rappresentano oggi un’occasione imperdibile per le piccole medie imprese italiane, soprattutto nell’attuale contesto economico in cui devono far fronte ai notevoli aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia a causa della pandemia da Covid 19 e della guerra in Ucraina che stanno minacciando l’intero contesto mondiale.