Non c’è indebito Inps senza domanda di pensione.
Il Tribunale di Firenze con la sentenza n.343/2021 condanna l’Inps a restituire le somme trattenute sulla pensione anticipata di un lavoratore percettore di Naspi. Respinta l’interpretazione dell’Istituto secondo cui il lavoratore, licenziato dall’azienda per cui
lavorava, avrebbe perso il diritto al mantenimento della Naspi, con corrispondente diritto dell’Inps al recupero delle somme versate a tale titolo, nel cosiddetto periodo finestra e quindi dalla maturazione dei requisiti alla pensione, ancora prima di inoltrare la domanda di pensionamento.
Secondo il Tribunale la norma prevede che “la decadenza dal diritto si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina (cioè il pensionamento), con l’obbligo di restituire l’indennità che eventualmente si sia continuato a percepire”.
Sostanzialmente, se non c’è domanda di pensione, che è l’elemento costitutivo del diritto, non c’è la sovrapposizione di due prestazioni, per le quali il legislatore ha previsto l’incompatibilità.
Per il giudice, quindi, retrodatare la decadenza del diritto al solo raggiungimento dei requisiti pensionistici lascerebbe il lavoratore senza alcuna protezione, in contrasto con l’articolo 38 della Costituzione.
Con queste motivazioni, il Tribunale ha disposto l’integrale accoglimento del ricorso e ha condannato l’Inps alla restituzione di quanto trattenuto sulla pensione, oltre al pagamento degli interessi maturati.