La finanziaria 2023 ha prorogato la forma di pensionamento anticipato Opzione Donna di un altro anno per tutte le lavoratrici che:
- svolgono assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d’età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- soffrono una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.
Potranno accedere le lavoratrici in possesso di 60 anni di età sia dipendenti che autonome unitamente a 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2022 al netto dei periodi di disoccupazione, malattia e infortunio non integrati, per le iscritte presso l’assicurazione generale obbligatoria e presso i fondi sostitutivi della stessa.
Il requisito anagrafico scende di un anno (59 anni) in presenza di un figlio e di due anni in presenza di due o più figli (58 anni).
Restano confermate le finestre mobili di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome e l’impossibilità di cumulare gratuitamente la contribuzione versata in diverse gestioni previdenziali.
Grazie al beneficio della cristallizzazione dei requisiti, le lavoratrici che hanno maturato le condizioni richieste dalla legge di Bilancio 2022 entro il 31 dicembre 2021 possono comunque accedere alla pensione nel 2023 o negli anni a venire con i vecchi requisiti anagrafici, indipendentemente dalla presenza e dal numero dei figli.
…e tu lo sapevi?