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PENSIONE ANTICIPATA: VALIDI ANCHE I CONTRIBUTI FIGURATIVI

Gen 8, 2025

Innovativa decisione della Corte di Cassazione in materia di previdenza, che cambia orientamento con una sentenza (la n. 24952/2024) in tema di pensione anticipata. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Il caso parte dalla domanda di una lavoratrice volta ad ottenere la pensione anticipata (ovvero la pensione di anzianità nel precedente sistema) conteggiando nella contribuzione utilizzata anche periodi di contribuzione figurativa e non effettiva, come periodi di malattia e di disoccupazione. Il Tribunale di Lecce in primo grado aveva accolto il ricorso della parte istante, ma la Corte d’Appello territoriale aveva poi ribaltato il verdetto.

Gli Ermellini con la sentenza in parola hanno cassato la decisione di secondo grado, sulla base del seguente principio di diritto: nel nuovo sistema pensionistico basato sulla “Riforma Monti- Fornero”, ed in particolare alla luce della norma dettata dall’art. 24, c. 10, L. 214/2011, l’accesso alla pensione anticipata è previsto per età inferiori ai requisiti anagrafici stabiliti, se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne; in questi casi, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, mentre invece  nel sistema di cui al comma 11 dello stesso art. 24 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico, oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva.

La Corte d’Appello aveva ritenuto che il trattamento pensionistico richiesto dall’originaria ricorrente, ovvero la pensione anticipata (già pensione di anzianità) prevedesse requisiti contributivi minimi effettivi e non consentisse accrediti figurativi per malattia o contribuzione. Tuttavia, ha chiarito la Cassazione, la L. 214/2011 (riforma Monti- Fornero) ha introdotto una prestazione nuova, ossia la pensione anticipata, che contempla criteri distinti rispetto a quelli precedentemente stabiliti per la pensione di anzianità.

La suddetta Legge infatti ha previsto che per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 2012 e riferite a soggetti che vanno in pensione con contributi versati a partire dal 1° gennaio 1996 – quindi con il sistema di calcolo contributivo – non opera più il vecchio requisito dei 35 anni di contributi.

L’attuale quadro normativo invero prevede come requisiti per la pensione anticipata (che, come detto, ha sostituito la pensione di anzianità), alternativamente: 63 anni di età e 20 anni di contributi effettivi (con un ammontare della pensione non inferiore ad un importo soglia mensile); oppure, l’accesso alla pensione anticipata è consentito anche al di sotto dei 63 anni di età, quindi a prescindere dal requisito anagrafico, a patto che il richiedente abbia maturato 42 anni ed 1 mese di contributi se uomo, oppure 41 anni e 1 mese, se donna.

La Cassazione, che prima di questa importante decisione aveva optato per una lettura restrittiva delle norme in esame, perché riteneva che la finalità della Riforma Monti-Fornero fosse quella di disincentivare il ricorso alla pensione anticipata, ha ora mutato il proprio orientamento con questa recente sentenza sulla base del fatto che escludere la contribuzione figurativa dall’ambito di applicazione della norma (art. 24 c. 10 L. 214/2011) avrebbe scarsa giustificazione, portando ad una sostanziale disapplicazione della fattispecie normativa, soprattutto considerando la portata (ovvero ben 42 anni) della contribuzione richiesta per accedere alla prestazione.

La Suprema Corte ha messo in risalto inoltre anche la differenza tra il comma 10 dell’art. 24 della L. 214/2011 (che regola l’accesso alla pensione anticipata a prescindere dal requisito anagrafico), laddove nulla si dice in merito alla contribuzione versata, ed il comma 11 dello stesso articolo, che invece, prevedendo l’accesso alla prestazione pensionistica in presenza sia del requisito anagrafico che di quello contributivo, parla esplicitamente di contribuzione effettiva.

Con questa pronuncia quindi la Cassazione ha dato un’interpretazione più ampia e – a parere di chi scrive – anche più razionale e più aderente alla realtà di numerosi casi concreti, fornendo al contempo un utile strumento per tutti i lavoratori che in futuro vorranno (avendone i requisiti prescritti) optare per la pensione anticipata.

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