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Storica decisione della Cassazione

Con una decisione che molto probabilmente è destinata a divenire storica per i diritti civili in Italia, che rimette il caso alla Corte Costituzionale, lo scorso luglio le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto giuridicamente rilevante la questione del diritto alla pensione di reversibilità per una coppia omosessuale, in relazione al tempo della formalizzazione della loro unione. Vediamo da vicino il caso concreto.

La Corte d’Appello di Milano aveva dichiarato il diritto del compagno superstite in una coppia omosessuale, e del figlio minore, alla pensione di reversibilità in seguito alla domanda proposta in via amministrativa, respinta in quella fase, decisione poi confermata dal giudice di primo grado. I due uomini, legati da convivenza stabile, avevano avuto un figlio negli Stati Uniti, nato nel gennaio del 2010 con fecondazione assistita. I due uomini si erano poi sposati a New York nel 2013; nell’ottobre del 2015 uno dei due uomini moriva, mentre l’atto di matrimonio veniva trascritto in Italia nel mese di ottobre del 2016. Nello stesso 2016 veniva trascritta in Italia la sentenza di accertamento della paternità del figlio avuto dalla coppia, e nel 2017 veniva trascritto anche l’atto di nascita del minore.

L’INPS respingeva la domanda di reversibilità presentata dal genitore superstite e dal figlio minore in quanto la Legge sulle unioni civili (Legge Cirinnà) in Italia era stata promulgata nel 2016, ovvero dopo la morte dell’originario dante causa e, non valendo la legge se non per il futuro, l’Istituto non aveva accolto la domanda, proprio per il principio di irretroattività della legge.

Il partner superstite ed il figlio minore della coppia omogenitoriale adivano allora il Tribunale, che accoglieva la tesi dell’INPS; in secondo grado invece, la Corte d’Appello ribaltava la decisione sostenendo che, laddove vengono in rilievo diritti fondamentali, alla coppia omosessuale deve essere riconosciuto dal giudice un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla Legge alla coppia coniugata. La Corte d’Appello dava rilevanza alla relazione affettiva fra le parti comprovata dal matrimonio risalente al 2013, anche se trascritto in Italia come unione civile solo nel 2016, quindi dopo l’entrata in vigore della Legge 76/2016 (Legge Cirinnà). La Corte d’Appello proseguiva poi, in relazione alla domanda di reversibilità avanzata anche dal figlio minore, sottolineando come nell’ordinamento italiano non è più configurabile una distinzione tra le varie forme di filiazione, ed occorre assicurare il superiore e preminente interese del minore. Riteneva quindi accertato il diritto per entrambi (genitore superstite e figlio minore) alla pensione di reversibilità, ritenendo necessari per il diritto alla pensione la stabile convivenza, il matrimonio validamente contratto all’estero, e la successriva trascrizione in Italia come unione civile.

Punto cardine della questione è dato dal fatto che – diversamente dalle coppie eterosessuali coniviventi – quelle omosessuali fino all’entrata in vigore della Legge sulle unioni civili (L. 76/2016) non potevano formalizzare l’unione e neppure ottenere il riconoscimento di rapporti giuridici instaurati in altri ordinamenti.

Ora, i trattamenti pensionistici, incluso quello di reversibilità, assolvono ad una funzione si solidarietà sociale, rispetto alla quale rileva la comunione di vita e di affetti anche tra persone dello stesso sesso, e per le coppie omosessuali il diritto alla pensione di reversibilità è stato riconosciuto solo dal 2016, con la legge Cirinnà.

La Cassazione a Sezioni Unite ha quindi ritenuto non manifestamente infondata (quindi almeno in parte fondata) la questione di legittimità costituzionale. Il punto nodale è che il superstite della coppia omoaffettiva che aveva formazlizzato all’estero il matrimonio, si era trovato nell’impossibilità oggettiva di ottenere in Italia il riconoscimento del vincolo equiparabile al matrimonio, ottenendolo senza sua colpa solo dopo l’entrata in vigore della legge sulle unioni civili. La Cassazione richiama quindi la necessità di garantire un trattamento omogeneo per le coppie coniugate e per quelle omosessuali, garanzia che va assicurata anche dal giudice comune, tenuto ad un’interpretazione delle disposizioni in senso costituzionalmente e convenzionalmente orientato.

La pensione di reversibilità spetta, al decesso del coniuge, all’altro coniuge ed ai figli superstiti minori o inabili al lavoro. La legge Cirinnà del 2016 ha esteso il diritto alla pensione di reversibilità anche in favore del superstite dell’unione civile. E già la Corte Costituzionale nel 2010 e nel 2014 in alcune sentenze evidenziava come l’unione civile appartenga all’ambito delle formazioni sociali, ovvero a quelle comunità in cui la persona svolge la vita di relazione. La Consulta affermava il diritto fondamentale delle persone di vivere liberamente la vita di relazione e la condizione di coppia, con conseguente riconoscimento di diritti e doveri anche per le coppie omoaffettive il più possibile assimiliati a quelli delle coppie eterosessuali unite in matrimonio. Peraltro, la Legge italiana riconosce la validità nell’ordinamento dei matrimoni contratti all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso. E, dato che la pensione di reversibilità trova il suo momento iniziale nel decesso del pensionato, il diritto ad essa si valuta sulla base della legge vigente al momento della morte del coniuge (o del partner dell’unione civile). Ed è quindi evidente come, nel caso esaminato dagli Ermellini, il decesso, avvenuto in data 8 ottobre 2015, sia precedente alla legge sulle unioni civili. All’epoca dunque il partner superstite si trovava nell’impossibilità oggettiva di ottenere in Italia il riconoscimento del matrimonio formalizzato negli Stati Uniti, poichè la legge Cirinnà non era ancora stata promulgata.

Le Sezioni Unite della Cassazione “passano la palla” alla Corte Costituzionale perchè ritengono che possa profilarsi un contrasto della disciplina in relazione ai tempi della formalizzazione del matrimonio in Italia e della legge sulle unioni civili nel nostro Paese, per l’impegno assunto dallo Stato Italiano di tutelare all’interno delle formazioni sociali i diritti inviolabili della persona e garantire l’attuazione della dimensione solidaristica della prestazione pensionistica in particolare e dello Stato sociale in generale.

Si discute infatti di un’unione omosessuale legalizzata all’estero, il cui riconoscimento in Italia non era consentito fino alla L. 76/2016.

Invero, la Corte Costituzionale, pur evidenziando la diversità tra matrimonio ed unione omosessuale, ha ribadito come quest’ultima – nel contesto di valorizzare il modello pluralistico – deve essere tutelata quale formazione sociale idonea a consentire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione. La Cosnulta continua sostenendo come possa accadere che in relazione ad ipotesi particolari sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che la stessa Corte Costituzionale può garantire con il controllo di ragionevolezza.

Nel caso in esame quindi, la Cassazione intende sollecitare il suddetto controllo di ragionevolezza, in relazione al diritto alla pensione di reversibilità che si colloca nell’ambito dei diritti fondamentali. L’obiettivo della Cassazione è quindi dare un input alla Consulta per raggiungere un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia omosessuale e quella della coppia coniugata, nel caso in cui alla prima sia precluso – per la normativa vigente in relazione al momento del decesso – il riconoscimento del vincolo coniugale contratto all’estero.

La decsione commentata segna la strada dei diritti civili nel nostro Paese, in quanto la Cassazione rimette alla Corte Costituzionale di valutare il perimetro dei diritti previdenziali per le coppie omosessuali in riferimento a situazioni precedenti alla legge Cirinnà. Molto si giocherà, nella decisione della Consulta, sulla retroattività delle tutele in materia previdenziale, in una più ampia ottica di uguaglianza e dignità per tutti i cittadini, a prescindere dal loro orientamento sessuale.

Inutile dire come questa decisione rappresenti un piccolo masignificativo passo verso un ordinamento giuridico più equo, inclusivo e giusto.

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