Nell’attuale legislazione italiana e nello Statuto dei lavoratori sono previste tre tipologie di licenziamento:
- Quello per giusta causa;
- Quello per giustificato motivo oggettivo;
- Quello per giustificato motivo soggettivo.
Analizziamoli singolarmente:
- LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA (il licenziamento in tronco). E’ dovuto alla condotta del dipendente, considerato un comportamento molto grave che interrompe definitivamente il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente.
- LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO. Riguarda i casi di inadempienza o una condotta negativa del dipendente, si parla di assenza ingiustificata, diffusione di dati aziendali sensibili.
- LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO. Si verifica quando subentrano eventi che influenzano l’attività produttiva o l’organizzazione del lavoro. Rientra in questa categoria il licenziamento collettivo.
Vediamo quali rientrano nella categoria di tipo disciplinare:
I licenziamenti disciplinari sono i licenziamenti per giusta causa e quelli per giustificato motivo soggettivo e dipendono dal comportamento del lavoratore.
L’art. 7 dello statuto dei lavoratori dice che per questi tipi di licenziamento il datore deve seguire una apposita procedura. In primis è fondamentale l’affissione preventiva, in luogo ben visibile, del CODICE DI CONDOTTA DISCIPLINARE . In secondo luogo la concessione di almeno 5 giorni perché il lavoratore adduca le proprie giustificazioni.
Ma c’è una differenza tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo e sta nella gravità dell’inadempienza da parte del lavoratore. Nel primo caso, il licenziamento avviene in tronco, nel secondo è permesso al lavoratore di ricevere un preavviso.
IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO, fa parte dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e si verifica quando l’interruzione del rapporto di lavoro riguarda almeno 5 dipendenti nell’arco di 120 giorni. Il licenziamento collettivo può essere adottato solo nelle aziende con più di 15 dipendenti e per motivi precisi: il ridimensionamento dell’azienda per il contenimento dei costi aziendali, la trasformazione dell’attività d’impresa o la cessazione dell’attività.