In data 7 dicembre 2021 è stato sottoscritto tra il Governo e le Parti Sociali un Protocollo Nazionale che regolamenta, in 16 articoli, lo Smart working (lavoro agile). Questa espressione, che prima della pandemia era sconosciuta ai più, è divenuta sempre più consueta nel periodo Covid, in quanto moltissime aziende hanno fatto ricorso a questo tipo di lavoro proprio per le grosse restrizioni imposte dal Coronavirus. Ma poiché non tutti i mali vengono per nuocere, il Governo ha dato incarico a un gruppo di studio – visto l’esito positivo del massiccio ricorso allo smart working sia tra i datori di lavoro che tra i lavoratori – di redigere un Protocollo Nazionale proprio in relazione al lavoro agile.
Il Protocollo è stato approvato il 7 dicembre scorso, con soddisfazione di tutti. E’ emerso innanzitutto un dato: dopo la pandemia, il ricorso allo smart working è più che raddoppiato; inoltre, sono stati evidenziati vari aspetti positivi dell’uso di esso, primi su tutti il risparmio economico per il datore, una maggiore attenzione all’impatto ambientale che si ha con l’utilizzo del lavoro agile e, per il lavoratore, una maggiore flessibilità e una più semplice gestione del rapporto e del tempo tra lavoro e vita privata.
Ora, occorre evidenziare alcuni principi fondamentali indicati nel Protocollo: il ricorso all’utilizzo dello smart working avviene su base volontaria, tramite un accordo individuale scritto tra il datore ed il lavoratore; l’eventuale rifiuto del lavoratore ad operare in smart working non integra gli estremi per un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare; infine, il lavoro agile differisce dal telelavoro, che continua ad avere una disciplina a parte.
Vediamo ora in sintesi i punti affrontati dal Protocollo.
- Accordo individuale: per l’uso del lavoro agile è richiesto un accordo individuale scritto tra datore e lavoratore;
- Organizzazione del lavoro e disconnessione: per lo smart working non esiste un preciso orario di lavoro di lavoro, in quanto il lavoro può essere svolto anche in fasce orarie, lasciando in questo ampia autonomia al lavoratore con il solo target del rispetto degli obiettivi prefissati; in ogni caso, è sempre prevista la fascia di disconnessione, in cui la prestazione non viene erogata, nel rispetto dei principi generali del lavoratore, in questo caso il diritto al riposo;
- Luogo di lavoro: viene lasciata ampia libertà al lavoratore nell’individuare il luogo di lavoro più opportuno, sempre nel rispetto della riservatezza e della sicurezza;
- Strumenti di lavoro: di norma il datore fornisce al lavoratore gli strumenti tecnologici e informatici necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working;
- Salute e sicurezza sul lavoro: anche allo smart working si applicano gli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro normativamente previsti; inoltre, la prestazione lavorativa in smart working dev’essere svolta esclusivamente in ambienti idonei, nel rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Infortuni e malattie professionali: anche qui si applica la tutela prevista dall’INAIL in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, in particolar modo per quelli derivanti dall’uso dei videoterminali;
- Diritti sindacali: lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working non modifica i diritti e le libertà sindacali previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva;
- Parità di trattamento e pari opportunità: lo smart working non deve incidere sugli elementi contrattuali come livello, mansioni, inquadramento professionale e retribuzione del lavoratore; chi opera in smart working infatti ha diritto, rispetto ai lavoratori che operano all’interno dell’azienda, allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato; va inoltre garantita la parità tra i generi, anche nella logica di favorire l’effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e accrescere la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro;
- Lavoratori fragili e disabili: le Parti sociali si impegnano a facilitare l’accesso allo smart working anche per i lavoratori fragili e disabili;
- Welfare e inclusività: le parti sociali sviluppano nell’ambito del sistema di welfare aziendale un più ampio e concreto supporto anche in ambito di genitorialità, inclusione e conciliazione vita-lavoro, anche mediante misure di carattere economico;
- Protezione dei dati personali e riservatezza: sia il datore che il lavoratore si impegnano a rispettare la normativa italiana e quella comunitaria in ambito di dati personali, adottando tutte le misure adeguate;
- Formazione e informazione: le parti sociali si impegnano a prevedere percorsi formativi adeguati, con un costante aggiornamento professionale dei dipendenti in smart working;
- Osservatorio bilaterale di monitoraggio: è prevista l’istituzione di un Osservatorio bilaterale presieduto dal Ministro del Lavoro o da un suo delegato per valutare in concreto i risultati raggiunti, lo sviluppo della contrattazione collettiva e l’andamento delle linee di indirizzo contenute nel Protocollo;
- Incentivo alla contrattazione collettiva: Le Parti sociali concordano sulla necessità di incentivare l’utilizzo del lavoro agile, anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello.
Come si può vedere, la pandemia non ha prodotto solo effetti negativi ma, in ambito lavorativo, ci ha fatto riscoprire delle opportunità e delle utilità, come quella del lavoro agile, che ormai è divenuto prassi nelle aziende e che, come abbiamo visto, ha anche delle ripercussioni positive sia sul lavoro in sé che sulla gestione del rapporto e del tempo tra lavoro e vita privata e familiare.