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SGRAVI CONTRIBUTI LAVORATRICI E LAVORATORI SVANTAGGIATI

Nov 19, 2021

Dal corrente mese di novembre è stata ampliata e prorogata una norma che esonera il versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti denominati svantaggiati e molto svantaggiati; all’interno di essi, si fa particolare riguardo alle lavoratrici.

Tale norma rientra in un più ampio programma legislativo dettato sia dall’Unione Europea che, in parte, da alcune leggi italiane, come la Legge Fornero e il cd. Jobs Act.

A partire dallo scorso 11 novembre 2021 è infatti possibile inoltrare la domanda all’INPS per fruire dell’esonero contributivo per le assunzioni “agevolate” di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Lo si può fare utilizzando il nuovo modulo “92-2012” presente nel “Cassetto Previdenziale” del sito Inps. Lo ha comunicato lo stesso INPS con il  messaggio n. 3809 del 5 novembre scorso.

I datori di lavoro che intendono accedere al beneficio previsto dalla Legge n. 178/2020 per le sole assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 possono presentare domanda, a partire dal flusso Uniemens (comunicazione obbligatoria che mensilmente il datore di lavoro fa all’Inps per i contributi versati al lavoratore, come sostituto d’imposta).

L’INPS ricorda che l’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui e per una durata massima di 12 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato o a termine delle donne “svantaggiate”, nonché in caso di trasformazione dei contratti di lavoro a termine in contratti di lavoro a tempo indeterminato fino a un massimo di 18 mesi.

Lo sgravio spetta anche in caso di assunzioni a tempo parziale, cooperative di lavoro e somministrazione. Non spetta, invece, per i contratti intermittenti e per le prestazioni occasionali. Possono accedere all’esonero tutti i datori di lavoro, compresi quelli del settore agricolo, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, con la sola eccezione delle Pubbliche Amministrazioni. Con Decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato i lavoratori “svantaggiati” e “molto svantaggiati”.

Con il Decreto si definiscono lavoratori svantaggiati le seguenti categorie di individui:

  • soggetti privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • giovani di età compresa tra 15 e 24 anni;
  • soggetti non diplomati, vale a dire coloro che non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di 2 anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito;
  • persone over 50; adulti (con più di 25 anni) che sostengono da soli una o più persone fiscalmente a carico;
  • soggetti occupati in settori e/o professioni caratterizzati da tasso di disparità tra uomo e donna superiore almeno al 25% come annualmente definiti da apposito Decreto Ministeriale e che appartengono al genere meno rappresentato;
  • soggetti riconducibili a minoranze etnico-linguistiche con necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

Si definiscono lavoratori molto svantaggiati le seguenti persone:

  • soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • soggetti privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito e appartenenti a una delle categorie di lavoratori svantaggiati di cui sopra.

Ora, più nel dettaglio, è  giunta solo recentemente  l’approvazione da parte dell’Unione Europea dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate – effettuate e da effettuare nel biennio 2021 e 2022 – rinnovata in Italia dalla legge di bilancio 2021.

L’INPS precisa peraltro che, in quanto riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate”, l’incentivo riguarda le seguenti categorie di lavoratrici:

  • donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
  • “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (si precisa, al riguardo,  che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate);
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; donne di qualsiasi età, “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi” (vanno inclusi anche i contratti a termine di durata di almeno sei mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata con remunerazione annua superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo  con reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro). Il requisito per accedere al beneficio deve sussistere alla data della richiesta.