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PRESCRIZIONE DEI CREDITI DA LAVORO

Ago 31, 2021

In relazione ad uno dei temi più interessanti e di più comune applicazione pratica, si ritiene utile commentare una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in materia di prescrizione dei crediti da lavoro (sent n. 14062/2021 del 21.05.2021).

La massima: “In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 cod. civ. e non all’ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell’indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto” (Cass. n. 15798/2008).

L’utilità di questa sentenza risiede, a parere di chi scrive, nell’aver messo un punto fermo su una questione sempre molto discussa tra gli addetti ai lavori, ovvero quella relativa al termine di prescrizione delle spettanze derivanti al lavoratore a seguito di cessazione del rapporto di lavoro. La prescrizione consiste nell’estinzione di un diritto che non sia esercitato e quindi fatto valere innanzi ad un magistrato entro un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge.  Ora, la Suprema Corte, partendo dall’analisi dell’indennità di preavviso nel rapporto di lavoro, ha esteso l’esame a tutti i crediti da lavoro, pervenendo al principio giuridico in base al quale i crediti derivanti dalla fine di un rapporto di lavoro si prescrivono nel termine (breve) di cinque anni. Tale decisione si fonda sull’opportunità di applicare il termine di 5 anni a tutti i diritti che sopravvivono al rapporto di lavoro, perché scaturenti dalla fine del rapporto stesso. D’altro canto, con tale principio si evitano anche le difficoltà probatorie nascenti dal poter esercitare azioni troppo ritardate nel tempo rispetto alla conclusione del rapporto di lavoro, come invece avverrebbe se venisse applicato l’ordinario termine decennale di prescrizione. In buona sostanza, secondo la recente pronuncia della Cassazione, tutte le spettanze –  sia di natura retributiva che previdenziale,  e sia nei casi di rapporto di lavoro autonomo, che subordinato o parasubordinato – originate dalla cessazione del rapporto di lavoro, soggiacciono al termine quinquennale di prescrizione. La Corte si riporta ad un’altra simile pronuncia del 2018, pervenendo così ad un orientamento che possiamo oramai definire consolidato e prevalente. L’utilità pratica di questa sentenza risiede nella possibilità di valutare a monte il termine prescrizionale dei crediti  sia retributivi che previdenziali derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, e dunque la possibilità in concreto di adire le vie legali per tempo. Possiamo dire che con questa pronuncia è stata chiaramente tracciata una strada precisa e netta su un tema molto delicato e sempre attuale come quello della prescrizione in materia di rapporti di lavoro.