PERCHE’ E’ IMPORTANTE VOTARE

Il 22 ed il 23 marzo prossimi siamo chiamati alle urne per votare un importante e forse storico referendum Costituzionale.

Si tratta di un referendum confermativo, cioè una consultazione referendaria che non necessita del quorum (il numero di votanti non è necessario per l’esito del referendum, perchè non è previsto un numero minimo di votanti) ed i temi trattati sono importanti e decisivi per il cittadino.

Con la nuova formulazione del quesito referendario, saremo chiamati a votare direttamente su alcuni articoli della Costituzione, in particolare: l’articolo 87, comma 10; l’articolo 102, comma 1; l’articolo 104; l’articolo 105; l’articolo 106; l’articolo 107, comma 1, e l’articolo 110. Questi articoli statuiscono testualmente: ‘‘il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Superiore della Magistratura; la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario; la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune  tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in caricaquattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale; spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati; le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso; la legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori; i magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso; ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia  l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.‘‘

In concreto quindi, il cuore della riforma è il Consiglio Superiore della Magistratura e la separazione delle carriere tra Pubblici Ministeri (la Pubblica Accusa nel processo penale, ovvero la magistratura requirente) e Magistratura (il Giudice che per legge in Italia in ogni processo deve essere terzo e imparziale).

La diatriba sul sì o sul no al Referendum passa da un acceso dibattito tra Politica e Magistratura che ha sfiorato toni anche troppo esacerbati di recente, tanto che è dovuto intervenire il Presidente della Repubblica in persona per invitare tutti ad abbassare e mitigare i toni del confronto.

Il testo di legge Costituzionale per il quale andremo a votare (e siamo tutti chiamati alle urne) è composto di soli 8 articoli, che così recitano: “All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente»; All’articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte le seguenti parole: “le quali disciplinano altresì  le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti». L’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:  «Art. 104 – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione e, per due terzi, rispettivamente, tra i  magistrati giudicanti e  i  magistrati  requirenti,  nel  numero  e  secondo  le procedure previsti dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente   tra   i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I componenti designati mediante sorteggio durano  in  carica quattro anni e non possono partecipare alla  procedura  di  sorteggio successiva. I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».  L’articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art.  105. – Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare. L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti,  estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie  con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».  All’articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «della magistratura» è inserita la seguente: «giudicante»;  b)  dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite   le seguenti: «magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni». All’articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo Consiglio».  All’articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di   ciascun Consiglio».  Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.”

E’ importante esprimere il proprio voto perché dalle urne uscirà il via libera o lo stop ad una legge di rango Costituzionale che interviene su un argomento delicatissimo come quello della giustizia e sulla separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, oltre che sui rapporti in generale tra Politica e Magistratura, ovvero tra due pilastri su cui si regge tutto il nostro sistema di Stato e di diritto, fatto dal Parlamento che emana le leggi, il Governo che dà l’indirizzo ed i coordinamento politico ed amministrativo dello Stato e svolge il ruolo di Esecutivo, ossia sostanzialmente regge le sorti politiche ed amministrative del Paese, e la Magistratura che interpreta ed applica le norme nazionali e sovranazionali.

Il passaggio che siamo chiamati a votare è diretta conseguenza della Costituzione stessa, che al suo interno, all’art. 138, prevede espressamente il procedimento di revisione di sé stessa, per essere aggiornata e restare al passo con i tempi che cambiano.

E, solo negli ultimi 37 anni, la Carta Fondamentale è stata revisionata varie volte: nel 1989 sulla responsabilità dei ministri; nel 1993 sull’immunità parlamentare; nel 2001 con l’ampliamento dei poteri delle Regioni; nel 2020 con la drastica riduzione del numero di Parlamentari; di recente, nel 2022, con l’inserimento nella Carta della tutela dell’ambiente e dell’attività sportiva, solo per citarne alcune.

Ora, soffermandoci sul referendum del 22 e del 23 marzo prossimi, i punti nevralgici della consultazione sono quindi: la distinzione delle carriere dei magistrati, tra magistrati requirenti (i pubblici ministeri che nel processo penale rappresentano la pubblica accusa) e magistrati giudicanti (i giudici che decidono e devono essere per legge terzi ed imparziali); la creazione di un’alta corte disciplinare per i magistrati, con lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura, oggi organo unico che decide su trasferimenti, promozioni, valutazioni e responsabilità disciplinari dei magistrati.

Il dibattito è quindi sulla giustizia e sui rapporti tra giustizia e politica.

Oggi i giudici e i pubblici ministeri seguono la stessa carriera, a seguito della vittoria in un concorso per pubblico per titoli ed esami. E’ possibile passare da una funzione all’altra, ovvero il PM può diventare magistrato e viceversa. Tuttavia, dati alla mano, questo passaggio avviene molto raramente, rappresentando un’eccezione alle regola, anche a seguito della legge Cartabia che consente un solo passaggio da una funzione all’altra nella vita lavorativa del magistrato. Oggi esiste un solo Consiglio Superiore della Magistratura che si occupa di nomine, trasferimenti, valutazioni e disciplina dei giudici, ed è l’organo che decide in ambito disciplinare per i magistrati, con diverse sezioni disciplinari. Attualmente, non esiste un’Alta Corte disciplinare. Qualora il referendum avesse esito negativo, ovvero vincesse il no, il Parlamento dovrebbe ripartire da zero e riformulare l’intero impianto di legge costituzionale.

Viceversa, con la vittoria del sì al referendum, lo scenario giuridico potrebbe essere il seguente (al netto delle leggi ordinarie che il Parlamento dovrà poi adottare entro un anno).

I magistrati e i pubblici ministeri avranno due carriere distinte e separate, e non sarà più possibile passare dall’una all’altra. Avremo due Consigli superiori della magistratura, uno per i giudici ed uno per i pubblici ministeri, e ciascuno di essi si occuperà delle nomine, dei trasferimenti, delle valutazioni e della disciplina. Viene istituita però un’Alta Corte disciplinare che sarà creata ad hoc. L’Alta corte disciplinare avrà al suo interno membri sorteggiati tra magistrati e docenti universitari. Il procedimento disciplinare per i magistrati e per i pubblici ministeri viene quindi separato dagli organi di autogoverno, ovvero dai Consigli Superiori della Magistratura, perché sarà appannaggio dell’Alta Corte.

Il Presidente della Repubblica avrà un ruolo importante nell’Alta Corte disciplinare, così come oggi presiede il Consiglio superiore della magistratura. Ma con la differenza sostanziale che oggi il Consiglio superiore della magistratura è un organo di autogoverno dei magistrati (come accade anche negli ordini professionali) mentre con la creazione dell’Alta Corte disciplinare si avrà un organo terzo creato appositamente. Con la riforma costituzionale che siamo chiamati a votare viene ridefinita la struttura del Consiglio superiore della magistratura ed il sistema disciplinare dei magistrati, e comunque ci vorrà del tempo (mesi o anni) per completare l’opera emanando le leggi ordinarie di attuazione della riforma. Potranno inoltre essere necessari nuovi regolamenti per i vari concorsi, per le distinte carriere dei pubblici ministeri e dei giudici e per il funzionamento dei due consigli superiori della magistratura.

Infine, va sottolineato come il referendum nulla dica su alcuni gravissimi problemi della giustizia in Italia, quali: la possibile introduzione della responsabilità civile dei magistrati, la carenza di organico, ovvero di risorse umane qualificate in molti tribunali, la lentezza enorme del processo che spesso si traduce in non-giustizia, e la scarsa digitalizzazione con semplificazione solo a parole ma senza un unitario sistema telematico giudiziario, perché ce ne sono tanti quante sono le varie giurisdizioni (una piattaforma per il civile, una per il penale, una per l’amministrativo e così via).

La vera diatriba – che siamo chiamati a “risolvere” noi cittadini – è tra due poteri forti del nostro ordinamento: la politica (più precisamente il governo) e la magistratura.

Ad ogni modo, a prescindere dalle intenzioni di voto e dai sondaggi, è fondamentale recarsi alle urne ed esprimere un voto informato, libero e consapevole. 

Noi siamo sempre al fianco dei cittadini e ribadiamo l’importanza del voto.

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