Closeup of gavel judgement concept

LA CASSAZIONE CONFERMA LA RESPONSABILITA’ MEDICA DA OMESSA DIAGNOSI

Importante e significativa pronuncia della Cassazione in relazione al risarcimento dei danni per una coppia che si è trovata suo malgrado di fronte a una scelta obbligata, ovvero accettare una filiazione con il nascituro gravemente menomato (affetto da sindrome di Down). Vediamo nel dettaglio la vicenda giudiziaria.

A causa dell’omessa diagnosi della rave patologia da parte dei medici e della struttura ospedaliera, con conseguente mancata tempestiva informazione, la madre non ha potuto eseercitare il diritto di interruzione della gravidanza, a cui avrebbe certamente fatto ricorso se fosse stata correttamente informata.

La responsabilità è stata accertata dal Tribunale di primo grado in capo alla Struttura sanitaria per la mancata informazione, la mancata diagnosi e la violazione del diritto di autodeterminazione della gestante e del padre in ordine all’esercizio consapevole del diritto all’interruzione della gravidanza nei termini di legge.

Il risarcimento disposto dal Tribunale in primo grado è stato articolato così: ristoro del danno biologico alla madre per invalidità permanente a causa della reazione depressiva minore diagnosticata dai consulenti tecnici d’ufficio nominati dal giudice di prime cure; una somma in favore della madre  ed una in favore del padre per il risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione dell’interesse dei genitori ad una maternità e paternità consapevole; infine, il pagamento di una somma ulteriore per il danno patrimoniale connesso al mantenimento e all’educazione della figlia minore fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.

I medici avevano omesso, discostandosi dalle linee guida per le gestanti di età superiore a 35 anni, di eseguire o consigliare le indagini che avrebbero permesso di effettuare una diagnosi prenatale di sindrome di Down ed altresì di informare la gestante della possibilità di ricorrere a tali forme di diagnosi preventiva.

Il Tribunale ha ritenuto che la madre, se opportunamente informata della patologia del nascituro, avrebbe optato per la scelta abortiva, di cui peraltro ravvisava i presupposti di legge. Ha quindi liquidato il danno sulla base delle tabelle di Milano che consentono di adattare gli importi previsti per il danno da morte del parente considerato come massimo sconvolgimento della lesione del rapporto parentale tenendo conto, nel caso in esame, di ciriteri come: l’intensità del vincolo familiare, la convivenza, la sindrome da cui è affetta la minore che consente comunque un grado di interazione, di possibilità di vita sociale, e del fatto che gli effetti della lesione del diritto all’autodeterminazione si protrarranno per tutta la durata della vita al pari della sofferenza che gli stessi genitori non potranno non provare per i patimenti della figlia, della nascita di un altro figlio all’interno del nucleo familiare.

La struttura ospedaliera appellava la sentenza. La Corte d’Appello di Napoli rideterminava in misura nettamente inferiore in favore di ciascun genitore l’importo del risarcimento del danno non patrimoniale patito da entrambi. La Corte d’Appello confermava la responsabilità della struttura sanitaria e della sussistenza dei requisiti di legge richiesti per l’interruzione della gravidanza, ed il raggiungimento della prova sulla volontà abortiva della madre, ritenendo che “la condotta omissiva della struttura sanitaria che, nel non prospettare alla gestante la praticabilità ed opportunità degli screenings non invasivi ha leso il suo diritto di autodeterminazione a sottoporsi ad amniocentesi, che avrebbe consentito la diagnosi certa della trisomia 21 del nascituro, e consentito di esercitare consapevolmente il diritto di scelta in ordine all’interruzione di gravidanza. A fronte dell’accertamento dell’omessa compiuta informativa in ordine alla rosa di indagini volte a diagnosticare, in progressione crescente di affidabilità, la sussistenza di alterazioni patologiche del nascituro, correttamente il Tribunale ha ritenuto provato che la paziente, se fosse stata correttamente informata, non solo avrebbe eseguito l’amniocentesi (unico esame che, benechè rischioso, le avrebbe consentito di accertare la presenza o meno di alterazioni cromosomiche nel feto), ma anche che, al cospetto dell’esito positivo dell’accertamento medico, avrebbe effettivamente scelto di interrompere la gravidanza”. I giudici di secondo grado confermavano quindi la quantificazione del danno biologico riconosciuto in capo alla madre e la legittimazione del padre ad essere risarcito. Tuttavia, per il danno non patrimoniale, la Corte riteneva che “le sofferenze patite per la lesione del diritto dei genitori all’autodeterminazione vanno limitate a quelle manifestatesi in un lasso temporale verosimilmente ristretto, coincidente con lo stress emotivo per l’inattesa nascita di un bambino affetto da grave disabilità, destinato inevitabilmente ad attenuarsi col tempo, allorchè i genitori hanno avuto il tempo di elaborare il trauma, non potendosi, al contrario riconoscere agli attori la risarcibilità del danno per la conduzione di una vita con disagi e sofferenze evitabili, costituente invece uno dei plurimi effetti pregiudizevoli che solo l’eventuale scelta abortiva avrebbe potuto escludere”. Pertanto, ha concluso la Corte d’Appello come il Tribunale abbia ipervalutato l’importo risarcitorio riconosciuto, e ha rideterminato il danno non patrimoniale in una somma di gran lunga inferiore. Così, i genitori ricorrono in Cassazione.

La sentenza, secondo loro, dopo aver ritenuto sussistente la responsabilità dei sanitari della strutttura in ordine all’omessa diagnosi di sindrome di Down, l’esistenza delle condizioni di legge per procedere all’interruzione della gravidanza e la volontà abortiva della madre, non ne ha poi tenuto conto in sede di motivazione e di quantificazione del danno, liquidato con applicazione dei criteri previsti per la diversa fattispecie della sola violazione del consenso informato, sussistente nel caso in cui  l’omessa informazione determini unicamente l’impossibilità dei genitori, a prescindere dalla scelta abortiva, di prepararsi materialmente e psicologicamente all’evento.

In altri termini: la corte d’appello ha dapprima confermato la decisione del tribunale sulla sussistenza dei danni da mancata scelta abortiva e poi, in sede di riliquidazione del danno non patrimoniale, ha modificato la causale dello stesso ascrivendola non al già accertato danno da nascita indesiderata ma al diverso e minore danno da omesso consenso informato.

Se la Corte d’Appello avesse valutato il fatto decisivo della volontà abortiva e della sussistenza dei requisiti di legge per l’interruzione della gravidanza, avrebbe utilizzato il criterio equitativo parametrato alle Tabelle di Milano previste per il danno da perdita del rapporto parentale così come previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione che equipara gli effetti pregiudizievoli del danno da nascita indesiderata al danno da lesione del prossimo congiunto, con liquidazione dei maggiori importi previsti per quest’ultima lesione.

Altro punto decisivo della vicenda riguarda il principio della integralità del risarcimento del danno, laddove la Corte d’Appello ha limitato il risarcimento alla semplice ipotesi di “impossibilità per i genitori di prepararsi con maggiore e migliore consapevolezza, sia materialmente che psicologicamente alla nascita di un bambino che presenti problemi di salute” non tenendo conto del ben più grave danno conseguente al venir meno della possibilità di esercitare il diritto di aborto, pregiudizio che il tribunale di Napoli aveva correttamente individuato nel “forzoso stravolgimento delle abitudini di vita determinatosi dalla necessità di assistere il prossimo congiunto con una forma di disabilità, con conseguenti limitazioni in capo ai genitori delle scelte di vita di entrambi i ricorrenti quale danno dinamico relazionale” e liquidato equiparandolo a quello da perdita del prossimo congiunto.

E’ stato quindi violato – secondo i giudici della Cassazione – il principio dell’integralità del risarcimento del danno e dunque l’importo liquidato dalla Corte d’Appello non è stato considerato idoneo a garantire il ristoro degli effettivi danni subiti da entrambi i genitori intesi nella loro integralità; in altre parole, i danni conseguenti alla mancata scelta abortiva che si sono concretitizzati nello sravolgimento delle abitudini di vita (danno esistenziale) si produrranno per tutta la durata della vita dei genitori stessi, come conseguenza di un medesimo evento alla coppia intesa nella sua interezza. I genitori alla Cassazione hanno chiesto la riforma della sentenza della corte d’appello con liquidazione del danno utilizzando in via parametrica le nuove tabelle di Milano relative alla perdita del rapporto parentale.

La decisione degli Ermellini è stata favorevole ai genitori.

Innanzitutto, la Cassazione ha dato per assodati alcuni dati: la sussistenza della responsabilità della struttura sanitaria; la sussistenza dei requisiti di legge richiesti per l’interruzione della gravidanza; la prova della volontà abortiva della madre; l’esistenza del nesso di causalità tra la condotta negligente tenuta dai medici e dai sanitari e la lesione del diritto all’autodeterminazione della gestante che, in conseguenza dell’omessa diagnosi e della mancata informazione sull’esistenza di malformazioni del feto ed in presenza delle condizioni legittimanti l’accesso all’aborto terapeutico, è stata privata della facoltà di determinarsi consapevolmente in tal senso, e quindi di poter abortire.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei genitori ravvisando un’importante anomalia motivazionale nella sentenza della Corte d’Appello, implicante una violazione della legge costituzionalmente rilevante.

Tale anomalia integra un errore procedurale. La sentenza è giuridicamente nulla quando: la motivazione è  totalmente mancante sotto l’aspetto materiale e grafico oppure meramente apparente, ovvero ancora risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure infine perchè perplessa ed obiettivamene incomprensibile.

Il vizio radicale di motivazione totalmente contraddittoria è stato ravvisato dalla Cassazione nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, dopo aver integralmente condiviso tutto quello che aveva affermato il tribunale in primo grado sull’assolvimento da parte dei ricorrenti della prova della volontà della madre di optare per la scelta abortiva, se opportunamente informata della patologia del nascituro, ed aver dato atto che i genitori avevano prospettato, fin dall’atto introduttivo, quale danno conseguente alla condotta omissiva della struttura sanitaria, non solo il venir meno della possibilità di esercizio del diritto all’aborto, ma anche l’irrimediabile deterioramento della loro vita quotidiana, lavorativa e di relazione, ha evidenziato poi che “il difetto di conoscenza delle effettive condizioni di salute del feto ha certamente inciso sull’adozione, da parte dei genitori, di una serie di scelte, non solo di carattere trapeutico, quale l’interruzione della gravidanza, ma anche di natura esistenziale e familiare, che avrebbero consentito loro di affrontare e gestire con maggiore consapevolezza e preparazione la nascita della figlia, le cui condizioni di salute hanno evidentemente determinato lo stravolgimento di ogni aspettativa”, così puntualmente accertando il danno non patrimoniale nelle sue diverse componenti. Del tutto illogicamente però, la Corte d’Appello ha provveduto a liquidare il solo danno “coincidente con lo stress emotivo per l’inattesa nascita di un bambino affetto da grave disabilità, destinato inevitabilmente ad attenuarsi col tempo, allorchè i genitori hanno avuto modo di elaborare il trauma” ritenendo, in maniera del tutto incomprensibile, non risarcibile la componente di danno identificata come di “natura esistenziale”, pur dettagliata e descritta nella sua concreta manifestazione, costituita dalla “conduzione di una vita con disagi e sofferenze evitabili” affermando, in modo assolutamente contraddittorio rispetto alle premesse della sentenza stessa, che tale danno costituiva soltanto “uno dei plurimi effetti pregiudizievoli che solo l’eventuale scelta abortiva avrebbe potuto escludere”.

L’orientamento più recente della Cassazione afferma che la mancata prova della volontà di accedere all’interruzione della gravidanza, al ricorrere delle condizioni di legge, non impedisce di far valere comunque l’inadempimento del medico al fine di ottenere il risarcimento del solo danno non patrimoniale connesso allo shock psicologico per la scoperta improvvisa e inaspettata della malformazione o disabilità del figlio, in quanto conseguenza diretta e immediata dell’omessa tempestiva diagnosi da parte del sanitario.

E’ approdo consolidato nella Cassazione il principio in base al quale,  in tema di responsabilità del sanitario per omessa diagnosi di malformazione del feto, deve essere riconosciuto non solo il danno alla salute psico-fisica della donna ma anche, ove idoneamente allegato e provato, quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell’ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge.     

Tale pregiudizio, costituito sia dalla affflizione “interna” generata dalla limitazione imposta alla propria autolimitazione che dal complessivo peggioramento delle condizioni di vita dei genitori conseguente alla nascita, è diverso da quello, unicamente liquidato dalla Corte d’Appello, conseguente alla lesione del diritto ad essere informati sulle condizioni del feto, riconosciuto dalla l. n. 194/’78 come del “diritto ad una procreazione cosciente e responsabile”, che può estrinsecarsi nell’impossibilità di prepararsi psicologicamente al parto, ad esempio mediante la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio ovvero il ricorso ad una psicoterapia. Tale ultimo danno infatti può essere riscontrato anche in caso di insussistenza (o mancanza di prova) della volontà abortiva della gestante, attenendo più specificamente al pregiudizio del diritto ad affrontare consapevolmente la gravidanza che darà luogo alla nascita di un bambino menomato.

Nell’ipotesi di erronea esecuzione (o, come nel caso in commento, di mancata diagnosi che ne ha precluso la scelta) dell’intervento d’interruzione della garvidanza che abbia dato luogo ad una nascita indesiderata, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata della l. 194/’78 è stato quindi riconosciuto non solo il danno alla salute psico-fisica della donna gestante ma anche il danno sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell’ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge e prescindendo totalmente dalle condizioni di salute del nato.

Sulla base delle precedenti argomentazioni la Cassazione ha dichiarato che la sentenza della Corte d’Appello impugnata è incorsa nel vizio di motivazione, risultando del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di spiegare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, sì da doversi ritenere indebitamente ridotta al disotto del “minimo Costituzionale” nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c. ( “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.” ).

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dei genitori cassando la sentenza di secondo grado e rinviando alla Corte d’Appello di Napoli perchè – in altra composizione – riformi la sentenza seguendo i dettami della cassazione stessa.

Si tratta di un’ordinanza della Cassazione che dà ragione al diritto dei genitori di autodeterminarsi in maniera consapevole e responsabile, soprattutto quando in gioco c’è la vita e la salute del nascituro. E i giudici a volte sono l’ultimo baluardo nel nostro ordinamento a tutela e garanzia effettiva dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.

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