• Ven. Mag 3rd, 2024

TIROCINIO FRAUDOLENTO: PER LA LEGGE E’ REATO

Mar 15, 2023

Con tirocinio fraudolento stiamo parlando di un rapporto di lavoro subordinato “mascherato” appunto da tirocinio.

Il tirocinio, per sua natura, non è un’attività come quella di un impiegato, quindi alle dipendenze del datore di lavoro, ma è un periodo di formazione professionale.

A volte succede, purtroppo, che chi svolge un tirocinio, quindi un’attività formativa, viene invece impiegato alle dipendenze del datore di lavoro proprio come un impiegato assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato. Ma chiaramente senza i benefici salariali e di trattamento che ne derivano. Dunque viene considerato dalla Legge un reato.

Questa prassi disonesta chiaramente va a vantaggio dell’azienda che, in tal modo, risparmierebbe sui contributi previdenziali, e non solo, ma questo finché l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL – non ne rileva l’irregolarità.

Quando i tirocini fraudolenti vengono alla luce, chi li utilizza è punito con un’ammenda da 50 euro al giorno per ogni tirocinante coinvolto in detta subdola pratica (L. n. 234/2021, art. 1 comma 723).

Inoltre, il datore di lavoro, come da nota dell’INL n. 453 dell’8 marzo nota n. 453 dell’8 marzo 2023 non può tentare la strada del ricorso amministrativo (ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 al Comitato per i rapporti di lavoro).

Il recupero dei contributi persi da parte del tirocinante, sarà compiuto da una richiesta ad hoc, in tutte le circostanze nelle quali l’ispettore dell’INL ritenga di trovarsi davanti ad un tirocinio effettuato in modo irregolare e in modalità fraudolenta.

Possiamo concludere, rimandando alla Manovra 2022, che un tirocinio, dunque un percorso di formazione professionale, non può e non deve mai rappresentare un rapporto di lavoro a tutti gli effetti che sfrutti il tirocinante per sostituire un contratto di lavoro dipendente.