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RIFORMA IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE

Mar 13, 2024

Applicazione delle novità fiscali introdotte dall’art. 1 del DL 30 dicembre 2023, n. 216

Le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda per l’anno 2024, sono tre e corrispondono alle tre aliquote di seguito indicate:

  • 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

L’aliquota al 23 per cento viene applicata fino allo scaglione di 28.000 euro, abolita l’aliquota del 25 per cento.

Il DL in oggetto aumenta per il periodo d’imposta 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il DL troverà applicazione a partire dal pagamento dei ratei relativi alla mensilità di marzo 2024, sui quali saranno conguagliate anche le differenze relative alle mensilità di gennaio 2024 e febbraio 2024.

In materia di Trattamento Integrativo, lo stesso spetta qualora l’imposta lorda sul reddito sia superiore alla detrazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest’ultima diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Spetta la corresponsione del Trattamento Integrativo anche ai titolari di APE social.

L’importo mensile netto dell’Assegno Straordinario, da corrispondere al lavoratore in esodo, è costituito dalla differenza tra l’importo lordo e le ritenute IRPEF determinate secondo le norme comuni e senza l’applicazione delle detrazioni e/o deduzioni di imposta. Il calcolo dell’importo netto dell’Assegno è effettuato sulla scorta della disciplina fiscale vigente nell’anno di imposta 2024.

L’evidenza dei nuovi scaglioni Irpef avverrà sul prossimo cedolino di marzo 2024, dove verrà riportata la seguente annotazione: “Da questa mensilità la tassazione viene applicata sulla base degli scaglioni IRPEF del d.lgs. 216/2023”.