La circolare n. 58 del 23 giugno 2023 dell’INPS  fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, di donne lavoratrici svantaggiate.

La Legge di Bilancio 2023 ha confermato l’esonero contributivo del 100% per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a tempo determinato o indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato.

Con la Legge di Bilancio 2023, la percentuale di decontribuzione è rimasta al 100%, ma nel limite massimo di 8.000 euro annui, per il 2023, mentre per il periodo 2021-2022 il limite era a 6.000 euro annui.

Di seguito le lavoratrici per le quali spettano gli incentivi:

  • donne “svantaggiate” con almeno 50 anni di età che siano disoccupate da oltre 12 mesi ovunque residenti. Oltre al requisito anagrafico, è necessario essere anche in stato di disoccupazione;
  • donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
  • donne ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • donne residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Occorre, pertanto, che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e altre zone destinatarie degli aiuti).

L’esigenza di garantire la piena operatività della misura trova la sua ragione fondante nella necessità di promuovere e preservare l’occupazione femminile, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 298, della legge di Bilancio 2023.

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