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ASSUNZIONI DONNE SVANTAGGIATE: LE AGEVOLAZIONI

Lug 20, 2023

La circolare n. 58 del 23 giugno 2023 dell’INPS  fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, di donne lavoratrici svantaggiate.

La Legge di Bilancio 2023 ha confermato l’esonero contributivo del 100% per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a tempo determinato o indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato.

Con la Legge di Bilancio 2023, la percentuale di decontribuzione è rimasta al 100%, ma nel limite massimo di 8.000 euro annui, per il 2023, mentre per il periodo 2021-2022 il limite era a 6.000 euro annui.

Di seguito le lavoratrici per le quali spettano gli incentivi:

  • donne “svantaggiate” con almeno 50 anni di età che siano disoccupate da oltre 12 mesi ovunque residenti. Oltre al requisito anagrafico, è necessario essere anche in stato di disoccupazione;
  • donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
  • donne ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • donne residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Occorre, pertanto, che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e altre zone destinatarie degli aiuti).

L’esigenza di garantire la piena operatività della misura trova la sua ragione fondante nella necessità di promuovere e preservare l’occupazione femminile, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 298, della legge di Bilancio 2023.