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Il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il Decreto Trasparenza che porta delle importanti novità sul fronte del lavoro in particolare ai contratti intermittenti e i periodi di prova.

Periodo di prova

Non potrà superare i 6 mesi e non potrà essere ripetibile.

Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto recita: “nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova”.

Il comma 3, sempre dell’art. 7: “in caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza”.

Lavoro a chiamata: basta il preavviso di un’ora

Le tipologie di contratti interessati dalle nuove norme sono:

  • contratto di lavoro subordinato, anche agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
  • contratto di lavoro somministrato;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • contratto di prestazione occasionale;
  • rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a quelli degli enti pubblici economici;
  • lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
  • lavoratori domestici.

Lavoro intermittente

Il datore di lavoro che applica un contratto di lavoro intermittente, o “a chiamata”, non sarà più obbligato al preavviso. Dovrà solo indicare nel contratto le fasce orarie e i giorni stabiliti in cui il lavoratore verrà chiamato. Basterà quindi mettersi d’accordo un’ora prima dell’inizio della prestazione lavorativa.

 

 

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