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SI PUO’ LAVORARE DOPO IL PENSIONAMENTO?

Ago 2, 2023

In seguito all’ottenimento della pensione, il lavoratore dipendente ha la possibilità di essere reimpiegato, sia come lavoratore subordinato che come lavoratore parasubordinato, oppure può decidere di avviare un’attività lavorativa autonoma come libero professionista o imprenditore.

Per ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità o anticipata, è necessario che il lavoratore dipendente cessi l‘attività lavorativa subordinata al momento dell’inizio del trattamento pensionistico (art. 1, co. 7, D.Lgs. n. 503/1992 ed esteso dall’art. 1, co. 20, legge n. 335/1995 alle pensioni nel sistema contributivo).

Per i lavoratori autonomi e i lavoratori parasubordinati, invece, non è previsto l’obbligo di interrompere l’attività lavorativa.

La cumulabilità del reddito di pensione con quello derivante dall’attività lavorativa può incontrare diversi limiti, legati sia alla tipologia di trattamento pensionistico percepito, che alla tipologia e all’ammontare del reddito di lavoro prodotto.

La maggior parte delle pensioni dirette prevede la possibilità di cumulare integralmente il trattamento pensionistico con i redditi derivanti da un’attività lavorativa.

Esistono tuttavia alcune prestazioni che non possono essere completamente cumulate, come l’assegno ordinario d’invalidità, la pensione per inabilità al lavoro, le pensioni per inabilità o invalidità specifica e i trattamenti per i superstiti.

Vi sono poi alcune pensioni che, per un periodo di tempo limitato, non possono essere cumulate affatto con i redditi derivanti dall’attività lavorativa, come nel caso della pensione anticipata per i lavoratori precoci e Quota 100, 102 e 103; durante tale periodo, il beneficiario non può svolgere alcuna attività lavorativa retribuita senza perdere il diritto alla pensione.

…e tu lo sapevi?