Nel 2023 il reddito di cittadinanza sarà sostituito dall’Assegno di Inclusione, misura entrata in vigore nel decreto legge n. 48/2023.
Oltre all’Assegno di Inclusione, che partirà però dal 2024, in concomitanza con l’uscita definitiva del Reddito di Cittadinanza a settembre 2023, subentrerà un’altra misura della durata massima di 12 mesi chiamata “Supporto per la formazione e il lavoro” pari a 350 euro destinata a chi oggi appunto percepisce l’RDC.
Per quanto riguarda l’Assegno di Inclusione vediamone alcuni dettagli:
In vigore dal 2024 l’Assegno di inclusione avrà una durata di 18 mesi con uno stop pari a un mese e con possibilità di rinnovo per altri 12 mesi. Il nucleo familiare che ne farà richiesta dovrà avere all’interno un componente “fragile”, ossia: un minorenne, oppure un over 60, oppure una persona con disabilità.
La misura è destinata a:
- cittadini italiani;
- cittadini europei o loro familiari;
- cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
- residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
I requisiti del nucleo familiare:
- possedere un ISEE non superiore ai 9.360 euro, moltiplicati per il coefficiente della scala di equivalenza. Inoltre si dovrà avere:
- possedere un reddito familiare inferiore ai 6 mila euro l’anno, maggiorato sulla base del numero di componenti in particolare persone con disabilità;
- possedere un immobile, prima casa, non superiore a 150mila euro ai fini IMU;
- possedere altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE.
Il contributo economico dell’Assegno di inclusione:
- una integrazione del reddito familiare, fino ad euro 6.000 annui, oppure fino a 7.560 euro, sempre annui, se il nucleo è composto da persone che abbiano 67 o più anni di età e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (art. 2, comma 4 del decreto).
- una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare si trovi nella composizione detta in precedenza e cioè: se il nucleo è composto da persone che abbiano 67 o più anni di età e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
L’assegno sarà compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL e Disoccupazione agricola.
L’Assegno di inclusione deve essere richiesto all’INPS con modalità telematiche e verrà riconosciuto dallo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale previa verifica del possesso dei requisiti del richiedente.