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MOBILITA’ IN DEROGA E REDDITO SOSTITUTIVO

Gen 23, 2023

Lo sapevi che? la mobilità in deroga garantisce un reddito sostitutivo ai lavoratori licenziati delle aziende plurilocalizzate?

La prestazione di Mobilità in deroga garantisce ai lavoratori licenziati un reddito sostitutivo della retribuzione ed è autorizzata con decreti interministeriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, unitamente a decreti, delibere e provvedimenti adottati dalle Regioni sia per le cosiddette aziende plurilocalizzate, ubicate in più Regioni, sia per le  “grandi aziende”.

In tutti i predetti casi la prestazione è co-finanziata dalle Regioni. 

La normativa nazionale prevede che possano beneficiarne:

  • i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti ed i somministrati licenziati da aziende non destinatarie delle prestazioni ordinarie di mobilità
  • i lavoratori licenziati da aziende destinatarie delle prestazioni ordinarie di mobilità che abbiano esaurito i periodi di tutela ordinari.

La prestazione spetta ai lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione individuati negli Accordi Quadro regionali e nei relativi decreti, delibere e provvedimenti di concessione della prestazione in deroga.

I lavoratori devono soddisfare i seguenti requisiti:

– 12 mesi di anzianità aziendale alla data di licenziamento presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento, di cui 6 mesi effettivamente lavorati, comprese ferie, festività, infortunio e periodi di maternità obbligatoria e facoltativa.

– aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro congruo o ad un percorso di riqualificazione professionale (DID). In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto a qualsiasi prestazione.

L’importo lordo dell’indennità di Mobilità in deroga è pari all’80% della retribuzione se inferiore al massimale della fascia di appartenenza; se superiore è pari al massimale della fascia di appartenenza.

La durata è fissata dai singoli Decreti di Concessione Regionale o Ministeriale per un periodo massimo di 12 mesi.

…e tu lo sapevi?