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LAVORATORE DISABILE – COLLOCAMENTO MIRATO L. 68/99

Feb 9, 2023

Salve, mi chiamo Raffaele e sono un invalido del lavoro con una invalidità del 60%. Sono assunto da oltre 18 anni presso un’azienda di prodotti alimentari ai sensi della legge n.68/99. Ho diritto a svolgere mansioni compatibili esclusivamente con la mia disabilità o sono obbligato ad intraprendere qualsiasi attività mi venga proposta dal datore di lavoro? Grazie dell’attenzione!

Gentile Raffaele, la legge n. 68/1999 ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Il lavoratore disabile deve essere assegnato a mansioni compatibili con le sue minorazioni, pertanto il datore di lavoro non può chiederle una prestazione non compatibile con le sue residue capacità lavorative.

Il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di essere adibito alle mansioni incompatibili con il suo handicap senza incorrere in sanzioni.

Qualora sopraggiunga un aggravamento delle condizioni del lavoratore, o venga modificata l’organizzazione del lavoro, tanto il lavoratore quanto il datore di lavoro possono chiedere la verifica della compatibilità delle mansioni svolte con la condizione di disabilità.

Se le mansioni risultano incompatibili, il datore di lavoro deve assegnare al lavoratore altre mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori, che siano compatibili con la sua condizione fisica.

Nel caso di destinazione a mansioni inferiori, il lavoratore disabile ha diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Se all’interno dell’organizzazione aziendale non risulti possibile ricollocare il lavoratore disabile allo svolgimento di mansioni idonee alla sua disabilità, sarà possibile per il datore di lavoro intimare legittimamente il licenziamento.