Lo sapevi che? Gli studenti lavoratori possono richiedere permessi retribuiti per gli esami ed anche il congedo per formazione?
I lavoratori studenti che devono sostenere prove di esame in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Non è prevista nessuna limitazione per un unico corso di studi, pertanto può richiedere i permessi anche il lavoratore che abbia già conseguito un diploma di laurea o un titolo equipollente.
I permessi giornalieri retribuiti non spettano in caso di concorsi di abilitazione ad una professione e per i connessi esami di stato come ad esempio quelli per l’iscrizione all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti.
I lavoratori dipendenti (privati e pubblici) che facciano valere almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro a titolo di congedo per formazione, non superiore a 11 mesi nella vita lavorativa per:
- completare la scuola dell’obbligo;
- conseguire un titolo di studio di secondo grado oppure un diploma universitario;
- partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere dal datore di lavoro.
Il datore potrebbe anche non accogliere la richiesta di congedo, per ragioni organizzative, oppure differirne il godimento.
I periodi di assenza non retribuiti non sono computabili nell’anzianità di servizio e non sono cumulabili con le ferie, la malattia e gli altri congedi; il lavoratore potrebbe coprire previdenzialmente il periodo tramite riscatto oneroso.
…e tu lo sapevi?