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PACE CONTRIBUTIVA

Ago 1, 2024

Possibilità di riscattare fino a 5 anni di periodi contributivi utili per anticipare il diritto alla pensione.

La Legge di Bilancio 2024 ha reintrodotto, per il biennio 2024/2025, la facoltà di riscattare fino a 5 anni, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data del 1° gennaio 2024 non coperti da contribuzione e che non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo, in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata e non già titolari di pensione.

L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato con conseguente restituzione dei contributi.

I periodi di riscatto a detto titolo sono parificati a periodi di lavoro, pertanto vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico.

Il presente riscatto può essere esercitato a domanda dall’assicurato, dai superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini. L’onere è deducibile dall’imposta lorda, da parte di chi l’ha sostenuto.

Solo per i lavoratori del settore privato, l’onere per il riscatto può essere sostenuto anche dal datore di lavoro dell’assicurato.

Il versamento dell’onere può essere effettuato in unica soluzione o in un numero massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 30,00, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.

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