LA CASSAZIONE CONFERMA LA RESPONSABILITA’ DEL MINISTERO
Con una decisione che dà continuità a diverse altre pronunce, la Cassazione torna a pronunciarsi sulla responsabilità sanitaria del Ministero della Salute nei casi in cui un cittadino abbia contratto l’HIV (o patologie come l’Epatite C) a causa di trasfusioni di sangue infetto. Vediamo il caso concreto. Una donna era stata ricoverata nel 2001 in Ospedale per un grave incidente stradale, e fu sottoposta a numerose trasfusioni di sangue necessarie per eseguire un intervento chirurgico. Dopo quell’intervento, ne subiva altri ed in quell’occasione le analisi cliniche evidenziavano un innalzamento di alcuni enzimi, con riscontro della positività al Virus dell’HIV. Il riscontro della patologia si è manifestato nel 2006.
A quel punto la donna si è rivolta al tribunale di Roma. Il giudice – pur avendo il medico legale rilevato come molto probabilmente il virus dell’HIV fosse stato contratto dalla paziente in occasione delle trasfusioni – ha rigettato la domanda della donna, poichè il Ministero della Salute aveva già (al momento delle trasfusioni) emanato alcune direttive sulla raccolta e sulla trasfusione del sangue infetto. Pertanto, secondo il giudice di prime cure, la responsabilità non poteva essere addossata al Ministero, ma alla ASL, responsabile dell’ospedale in cui la trasfusione era avvenuta.
La donna ricorre in Appello, e la Corte d’Appello riforma la sentenza di primo grado sulla base del fatto che le direttive emanate dal Ministero sulla raccolta del sangue destinato alle trasfusioni non erano successivamente state seguite da un controllo a distanza di tempo sui donatori al fine di avere la certezza assoluta che il sangue non fosse infetto. Tale cautela era secondo la Corte d’Appello necessaria, e quindi era doveroso un duplice controllo, preventivo e successivo.
Secondo la Corte d’Appello quindi il Ministero avrebbe dovuto imporre dei controlli sui donatori a distanza di tempo dalla trasfusione. Il doppio controllo quindi impone una prima verifica al momento della trasfusione e una seconda verifica a distanza di tempo dalla trasfusione stessa. Quest’ulteriore obbligo risulta, ad avviso della Corte d’Appello, anche dall’accertamento fatto dal medico legale in primo grado. A questo punto, vista la decisione favorevole alla donna della Corte d’Appello, il Ministero della Salute porta il caso in Cassazione.
Gli Ermellini confermano la sentenza della Corte d’Appello perchè ritengono che una cautela specifica come quella imposta da leggi, regolamenti e direttive, non escluda in automatico una cautela generica, dettata invece da principi generali del diritto come, nel caso in esame, sono la prudenza, la diligenza e la perizia. La Corte d’Appello ha seguito questo schema nel decidere: la cautela di imporre ai centri di raccolta del sangue il controllo a distanza di tempo (cautela generica) è necessaria, oltre alle direttive emanate dal Ministero per la raccolta del sangue (cautela specifica) al fine di evitare all’ente la colpa. L’obbligo cautelare del Ministero non può esaurirsi nell’osservare precauzioni specifiche come la semplice emanazione di direttive, ma comprende anche l’osservanza di cautele generiche come quelle dei principi di prudenza, perizia e diligenza, sebbene queste non siano espressamente previste da norme, leggi o regolamenti. Nel caso specifico peraltro, la Corte d’Appello ha individuato l’origine giuridica della cautela generica nell’accertamento svolto dal medico legale in primo grado.
Sulla base del mancato rispetto del doppio controllo del Ministero, in relazione alle cautele generiche (principi di prudenza, diligenza, perizia ed anche la consulenza tecnica del medico legale) ed a quelle specifiche (emanazione di direttive ministeriali in relazione alla raccolta del sangue), la Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero della Salute, riconoscendo così il diritto al risarcimento della donna.
Importante e attenta decsione della Cassazione, questa in commento, che si pone – oltre che dal punto di vista giuridico – anche dal lato umano, a tutela dei diritti ed interessi della persona che suo malgrado ha contratto una grave patologia e avrebbe rischiato di non trovare una risposta (ed un responsabile giuridico) se la Cassazione avesse deciso diversamente.
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