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Interessante pronuncia della Cassazione sulle ferie

Con una interessante e recentissima ordinanza (del 9 settembre scorso), la Cassazione si è pronunciata sulle ferie e sulla loro valenza ai fini economici e retributivi per il lavoratore.

Il caso ha avuto origine da una pronuncia della Corte d’Appello di Lecce che aveva confermato il diritto rivendicato dai lavoratori, di includere nelle retribuzione feriale i compensi maturati come indennità di trasferta, indennità diaria ridotta, percorrenza, duplici mansioni, fuori nastro ed altri accessori, tutti ricomopresi nella contrattazione collettiva.

La Cassazione, nella sua decisione sul ricorso proposto dall’azienda datricce di lavoro, ha confermato quanto già stabilito dalla Corte d’Appello ed in particolare ha evidenziato i seguenti principi giuridici.

Innanzitutto, in applicazione anche del diritto dell’Unione Europea che in alcuni casi è direttamente applicabile anche in Italia, vi è sempre nel rapporto di lavoro la finalità di garantire al lavoratore un compenso, quello per ferie, che non possa mai costituire per il dipendente un deterrente ad esercitare il suo diritto alle ferie effettive; in altre parole, il compenso per le ferie non deve mai essere inferiore a quello per il lavoro effettivamente svolto perchè, se così fosse, ciò indurrebbe il lavoratore a non fruire delle ferie.

Invece il riposo effettivo deve essere sempre garantito concretamente al lavoratore.

E la Corte di Giustizia Europea è stata chiara sul punto (fin da una pronuncia del 2006) laddove ha deciso che le ferie sono, a livello retributivo, sostanzialmente equiparabili alla remunerazione erogata nei periodi di lavoro effettivo; una diminuzione dell’importo erogato per i giorni di ferie potrebbe invero indurre il lavoratore a rinunciare ad esse, e ciò è in contrasto con il diritto sia italiano che europeo laddove verrebbe meno il beneficio di un riposo effettivo, anche nell’ottica della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La Cassazione, nella decisione in commento, va oltre.

Stabilisce infatti che la retribuzione per i giorni di ferie debba comprendere anche ogni importo pecuniario che sia strettamente ricollegato alle mansioni svolte ed allo stato personale e professionale del lavoratore, con ciò facendo rientrare nella retribuzione per ferie anche tutti gli accessori alla retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva (come ad esempio le indennità di trasferta, l’indennità diaria ridotta ed altre voci accessorie della retribuzione).

Questa recentissima pronuncia rafforza un orientamento già consolidato di vari precedenti della Cassazione (sia del 2024 che del 2025), al fine sia di garantire uniformità nell’interpretazione della giurisprudenza – con cambiamenti dell’orientamento solo in caso di gravi ragioni – sia per dare al cittadino affidabilità, stabilità, prevedibilità ed omogeneità nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme, quale corollario del principio di uguaglianza effettiva.

La Cassazione ha dunque respinto il ricorso della società datrice di lavoro, in applicazione dei principi di effettività del riposo feriale, di congruità della remunerazioe feriale da intendersi almeno pari a quella per lavoro effettivamente svolto, e di uguaglianza dei cittadini, nell’ottica di un’affidabilità ed uniformità delle decisioni della Suprema Corte, anche in funzione della certezza del diritto.

Si tratta di una bella pronuncia in favore dei lavoratori che noi come Confeuro non possiamo che accogliere positivamente, anche per le sue ripercussioni che potrà avere in futuro su molti casi pratici.

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