Interessante ordinanza della Cassazione

Con una recentissima ordinanza (del 28.08.2025) la Cassazione, sezione Lavoro, ha ribadito alcuni prinicipi in materia di permessi retribuiti ex L. 104/92 in relazione al licenziamento intimato dal datore di lavoro per motivi disciplinari.

Il caso ha origine dal ricorso in Cassazione proposto dal lavoratore licenziato per motivi disciplinari.

Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, il Tribunale aveva accolto il suo ricorso ma la Corte d’Appello di Napoli aveva invece dato ragione al datore di lavoro. Il caso giungeva così in Cassazione.

In particolare il lavoratore licenziato, che godeva dei benefici di cui all’art. 33 L. 104/92, ovvero poteva assistere per tre giorni al mese la sorella affetta da gravi problemi psichiatrici e riconsciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, c. 3 L. 104/92, era stato – a seguito di accertamenti investigativi disposti dall’azienda datrice di lavoro – sorpreso a non prestare assistenza alla sorella disabile in ben quattro giorni diversi. In particolare, si era dedicato in quei giorni ad altre attività, quali intrattenimento al bar e in alcuni centri scommesse, spesa al supermercato, accompagnamento del figlio al centro sportivo.

Queste attività erano state ritenute sufficienti dal datore per intimare il licenziamento disciplinare poi impugnato dal lavoratore.

La Cassazione spiega nella decisione in commento come l’accertamento ispettivo sia l’unico dato rilevante per la decisione del caso, laddove viene in rilievo l’utilizzo distorto dei permessi retribuiti concessi dal datore di lavoro e quindi, del collegamento funzionale tra l’assenza dal lavoro e lo svolgimento effettivo di attività assistenziale al familiare disabile.

Nel caso in esame peraltro, il lavoratore aveva chiesto anche di dar peso e rilevanza giuridica alla testimonianza resa nel giudizio di appello dal fratello, ma la Corte d’Appello prima e la Cassazione poi hanno ritenuto detta prova del tutto irrilevante, in quanto la prova dell’accertamento investigativo è dotata di maggiore imparzialità e veridicità.

Il ricorso del lavoratore licenziato è stato dunque ritenuto inammissibile.

E’ bene ricordare che i principi di diritto per la questione sono quelli della correttezza e della buona fede, quali principi generali dell’ordinamento giuridico, ma anche del corretto e lecito utilizzo dei permesi di cui alla L.104/92 per scopi strettamente legati all’assistenza del familiare disabile.

In pratica, il familiare lavoratore che beneficia dei permessi, deve – nei giorni in cui usufruisce di essi – dedicarsi effettivamente alla cura e all’assistenza del parente disabile, e non utilizzare quei giorni come riposi feriali.

La legge 104/92, all’art. 33, c. 3,  per i permessi retribuiti, così statuisce:  Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.”

La disposizione è dunque chiara nell’affermare che il diritto ai permessi mensili retribuiti spetta solo all’esclusivo fine di assistere il familiare disabile in situazione di gravità.

E dunque nel caso di specie bene ha fatto, a parere di chi scrive, la Corte di Cassazione a respingere il ricorso del lavoratore che ripetutamente ha violato la finalità dei permessi, utilizzandoli per scopi diversi e raggirando sia il datore di lavoro che l’istituto previdenziale.

E’ fondamentale infatti rimarcare il rispetto dei principi di correttezza e buona fede che devono reggere il nostro ordinamento giuridico.

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