Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica.
Possono chiedere l’erogazione dell’assegno di invalidità gli iscritti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- riduzione della capacità all’esercizio della professione ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione all’Ente;
- risultino versate almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda.
In seguito all’invio della domanda il pensionando sarà sottoposto a visita di accertamento da parte di un medico incaricato da ENPAPI, che tramite il verbale di accertamento confermerà la presenza dei requisiti.
L’assegno di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.
L’assegno viene corrisposto in 13 mensilità e la tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.
L’assegno d’invalidità non può essere concesso o se concesso può essere revocato:
- qualora venga meno la riduzione della capacità lavorativa
- qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5%, dell’importo annuo spettante. L’assegno d’invalidità è proporzionalmente ridotto qualora il risarcimento sia inferiore.
L’assegno di invalidità è sospeso qualora il beneficiario non si sottoponga alle visite mediche periodiche predisposte dall’Ente.
Trascorsi 6 mesi dalla data di sospensione senza che l’iscritto si sia sottoposto alla visita, l’assegno è revocato d’ufficio.
L’iscritto beneficiario dell’assegno che prosegua l’esercizio della professione e maturi il diritto alla pensione di vecchiaia, può richiedere la liquidazione di quest’ultima in sostituzione dell’assegno di invalidità.
….e tu lo sapevi?