Con l’inizio della bella stagione, aumenta la possibilità per i giovani minorenni di svolgere qualche “lavoretto”.
Vediamo però quali sono le regole vigenti nel nostro Paese:
- Età minima 16 anni, oppure 15 se si tratta di alternanza scuola-lavoro;
- Il minore può sottoscrivere il contratto di lavoro senza che sia necessaria l’assistenza di coloro che esercitano la potestà genitoriale.
- Ferie: Il giovane che lavora ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite e, a parità di lavoro, alla stessa retribuzione del lavoratore maggiorenne, nonché a particolari tutele previste dalla legge. La legge n. 977/1967 stabilisce che il datore di lavoro, prima di assumere il minore ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi anche con specifico riguardo all’età e di sottoporlo presso la ASL territorialmente competente a visite mediche preventive e periodiche per farne valutare l’idoneità al lavoro.
- Orario di lavoro: non può e non deve superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. L’orario di lavoro non può durare senza interruzioni più di 4 ore e mezza, dopo di che si ha diritto ad un riposo di almeno 1 ora (i contratti collettivi possono però ridurre la durata del riposo intermedio a mezz’ora).
- Giorni di riposo settimanali: I minori hanno diritto ad un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendenti la domenica; tale periodo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico ed organizzativo, ma non può essere inferiore a 36 ore consecutive, salvo che il caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Per alcune attività il riposo settimanale può essere concesso in giorno diverso dalla domenica per le attività turistico alberghiere e di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie) per le quali il maggior carico di lavoro si concentra spesso nella domenica.
- Lavoro notturno: è vietato per i minorenni essere adibiti ad orari di lavoro notturno, ossia
dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7. Tale divieto subisce deroghe se per causa di forza maggiore può ostacolare il funzionamento dell’azienda, a condizione che il datore di lavoro ne dia immediata comunicazione all’Ispettorato del lavoro, indicando la causa ritenuta di forza maggiore, i nominativi dei minori impiegati e le ore per cui sono stati impiegati. La deroga è ammessa solo “eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario”, “purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi” e “non siano disponibili lavoratori adulti”: una volta arginata la forza maggiore o avuta la possibilità di organizzare squadre di adulti, si ripristina automaticamente il divieto.