I permessi per allattamento sono misure di tutela riconosciute a entrambi i genitori, come da D.lgs. 151/2001 – Testo Unico sulla maternità e paternità.
I permessi spettano anche al padre solo in caso di:
- affidamento esclusivo;
- madre impossibilitata perché affetta da gravi infermità;
- madre lavoratrice autonoma non beneficiaria dei permessi per allattamento;
- madre lavoratrice dipendente che non si avvale del permesso.
Vediamo nel dettaglio quando spettano, durata, fruizione:
Quando spettano: I permessi per allattamento spettano entro il primo anno di vita del bambino. La misura si estende anche ai genitori adottivi o affidatari entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.
Durata: La durata dei permessi è di 2 ore al giorno (anche cumulabili) se l’orario giornaliero di lavoro è pari o superiore a 6 ore; 1 ora al giorno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore.
Fruizione: Le 2 ore di permesso possono essere distribuite in vari modi: consecutivamente (ad esempio uscendo in anticipo) o spezzate nell’arco della giornata (un’ora al mattino e una al pomeriggio). Il datore di lavoro non può rifiutarsi di concedere il permesso per allattamento, ma può definirne le modalità di utilizzo.
In caso di parto gemellare i permessi raddoppiano, a prescindere dal numero dei figli nati.
I permessi sono estesi anche ai lavoratori part-time.
Il permesso allattamento può essere richiesto telematicamente facendo apposita domanda all’INPS, accedendo all’area riservata tramite SPID, CNS o Carta d’identità elettronica, oppure presso il proprio Patronato di fiducia.