• Mar. Ott 22nd, 2024

SGRAVIO CONTRIBUTIVO AL 100%

Giu 19, 2024

ASSUNZIONI DONNE VITTIME DI VIOLENZA. Al via le domande per i datori di lavoro privati

L’INPS ha diffuso il messaggio numero 2239 del 14.06.2024 per ricordare le modalità di fruizione dell’esonero contributivo previsto per i datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, e percettrici del reddito di libertà.

Lo sgravio contributivo in questione spetta alle imprese che nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, cittadine italiane, comunitarie o con permesso di soggiorno, senza figli o con figli minori.

L’esonero dei contributi previdenziali è riconosciuto nella misura del 100% e nel limite massimo di 8.000 euro annui

L’esonero, anche in caso di part-time e lavoro in somministrazione, spetta per diverse tipologie di assunzione:

  • Assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi.
  • Assunzioni a tempo determinato, per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi.
  • Trasformazioni a tempo indeterminato, per la durata di 18 mesi.

Per beneficiare dell’agevolazione, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’esonero tramite il modulo online “ERLI” disponibile all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

Il messaggio inoltre descrive la procedura per ottenere l’esonero e specifica le modalità di esposizione dei relativi dati nel flusso UNIEMENS.

Il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps tramite il suddetto modulo di istanza on-line ERLI, la domanda di ammissione all’esonero, fornendo i seguenti dati:

  • l’indicazione della lavoratrice assunta;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare INPS del 5 marzo 2024, n. 41