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ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE A LAVORATORI DITTE FALLITE

Ott 10, 2022

Mi rivolgo alla vostra rubrica in quanto non ho percepito gli assegni al nucleo familiare per il periodo 2020/2021 e vorrei venire a conoscenza della modalità di richiesta degli stessi.

Premetto che la società presso la quale lavoravo ha dichiarato fallimento a fine 2021 ed ora non può più pagarmi gli Anf arretrati perché l’attività risulta cessata. Come posso recuperare le somme a me spettanti a titolo di Anf non ancora percepite? Ho diritto agli Anf relativi al periodo 2020/2021, oppure il diritto decade contestualmente al fallimento della società? Grazie (Sandro da Trani)

Gentile lettore,

in riferimento al suo quesito possiamo garantirle che non perde il diritto agli assegni al nucleo familiare anche in caso di cessazione o fallimento della società.

Per ottenere il pagamento dell’importo spettante dovrà presentare una domanda di assegni al nucleo familiare per lavoratori di ditte cessate e fallite alla sede INPS di competenza.

La prestazione spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato le cui ditte hanno cessato la loro attività, o risultano fallite, nel caso in cui per i periodi di attività lavorativa non siano stati corrisposti gli ANF al lavoratore dipendente, a condizione che sussistano i requisiti previsti relativamente alla composizione e al reddito del nucleo.

Sul portale INPS è attiva la modalità di presentazione telematica delle domande con pagamento diretto dell’Istituto con una procedura guidata che presenterà i dati precompilati del lavoratore, la sezione recapiti per essere ricontattati dall’Ente, la sede INPS di competenza e i dati relativi agli assegni familiari, ovvero: sezione stato civile, composizione nucleo familiare, redditi e dati di pagamento.

Alla domanda andranno obbligatoriamente allegati:

  • La data di cessazione attività della ditta;
  • I motivi della mancata erogazione, nei periodi indicati, dell’ANF al richiedente;
  • La dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento e l’esistenza del rapporto di lavoro.
  • La dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell’assegno e l’impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.

In caso di necessità o bisogno, per la compilazione e l’invio della richiesta, può recarsi presso un ente di Patronato.