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PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Lug 8, 2024

La cassazione ribadisce che la pensione non è ulteriormente reversibile

Con una recentissima ordinanza (la n. 14287 del 22 maggio scorso) la Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla pensione di reversibilità, e sull’eventuale possibile sua ulteriore reversibilità. Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito. Prima di farlo però, vediamo brevemente cos’è e quando spetta la pensione ai superstiti (detta anche pensione di reversibilità).

Si tratta  di una prestazione pensionistica riconosciuta ed erogata in caso di morte del pensionato (pensione di reversibilità), oppure erogata in caso di morte del lavoratore assicurato ma non ancora pensionato (pensione indiretta). Entrambe le prestazioni vengono riconosciute in capo ai familiari superstiti. La reversibilità viene erogata per un importo pari ad una quota percentuale della pensione del familiare defunto. In particolare: viene erogato il 60% della pensione se superstite è solo il coniuge; viene erogato l’80% della pensione del defunto, in presenza del coniuge e di un figlio; viene erogato l’intero importo della pensione del dante causa, qualora i superstiti siano il coniuge e due o più figli.

Nel caso in cui invece venga a mancare il lavoratore assicurato ma non ancora pensionato, agli eredi spetta la pensione indiretta al perfezionamento di almeno 15 anni di contributi e di anzianità assicurativa, oppure almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno 3 nei cinque anni precedenti la morte dell’assicurato.

Il diritto alla pensione di reversibilità nel nostro ordinamento è riconosciuto, oltre che al coniuge, anche alla persona unita civilmente, mentre il soggetto risposato perde il diritto alla reversibilità; al coniuge separato; ed anche al coniuge divorziato che percepisca l’assegno divorzile, solo se non risposato e quando la data di inizio del rapporto assicurativo del dante causa sia precedente alla sentenza di divorzio.

Hanno diritto alla pensione di reversibilità anche i figli minorenni alla data della morte del dante causa; i figli (di qualsiasi età) inabili al lavoro e a carico del genitore deceduto al momento della morte di quest’ultimo; i figli maggiorenni studenti a carico del genitore al momento del decesso del dante causa, a patto che non lavorino e che frequentino la scuola (fino a 21 anni), l’università (fino a 26 anni), o un corso di formazione (fino a 26 anni).

Il figlio superstite si intende a carico del genitore deceduto in caso di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale: per verificare queste condizioni risulta spesso determinante la convivenza o meno del filgio con il genitore (assicurato o pensionato) defunto.

Fatta questa piccola digressione, veniamo ora al caso di cui si parlava all’inizio.

Il caso prende le mosse dal ricorso in Cassazione presentato dall’INPS. L’Istituto deduce in giudizio che la Corte d’Appello ha erroneamente interpretato l’art. 22 L. 903/’65, che si applica in favore dei superstiti del titolare di pensione. Invero, secondo l’INPS la Corte d’Appello aveva  erronemanete accolto la domanda di pensione di reversibilità proposta dalla ricorrente, sulla base dell’inabilità al lavoro di essa e della sua vivenza a carico della madre al momento della morte di quest’ultima. La Corte d’Appello non ha però considerato il fatto che la pensione percepita dalla madre al momento del decesso era una pensione di reversibilità, e non una pensione diretta.

Questo particolare non è di poco conto, ma al contrario è determinante: infatti la Suprema Corte, sulla scorta di un orientamento ormai consolidato, ha ribadito come vada esclusa la reversibilità della pensione indiretta. Ed infatti, nel caso in esame l’appellante aveva chiesto in giudizio la reversibilità della pensione della madre, che era già una pensione di reversibilità. E poichè nel nostro ordinamento sono reversibili solo i trattamenti pensionistici diretti, la Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello ha falsamente applicato l’art. 22 L. 903/’65, senza verificare che ci fossero i requisiti costitutivi della fattispecie. Invero, la  defeunta madre dell’appellante era, al momento del decesso, titolare di una SO (pensione di reversibilità) per morte del marito, e non di una VO (pensione di vecchiaia).

Solo nel caso di titolarità di pensione diretta la figlia avrebbe avuto diritto alla pensione di reversibilità.

Alla luce di queste argomentazioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’INPS ribadendo il principio della non reversibilità nel nostro ordinamento delle pensioni indirette, com’è appunto la pensione di reversibilità.