Il contributo IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), rappresenta la somma versata all’Inps a finanziamento delle prestazioni che l’Istituto garantisce per gli eventi di inabilità al lavoro, anzianità o morte del lavoratore.
Serve quindi a finanziare il pagamento delle varie pensioni, delle prestazioni a sostegno del reddito e di alcuni ammortizzatori sociali come ad esempio le indennità di malattia e maternità.
L’Inps interviene nel garantire copertura economica a fronte di tutta una serie di eventi che impediscono all’assicurato di svolgere l’attività lavorativa e, di conseguenza, ottenere somme destinate alle necessità di vita proprie e del nucleo familiare. A differenza di altri contributi, le somme destinate alla gestione Invalidità, Vecchiaia e Superstiti riguardano tanto i lavoratori dipendenti quanto parasubordinati e lavoratori autonomi iscritti all’Inps senza albo e cassa.
L’aliquota IVS prevista per i dipendenti è in gran parte a carico del datore di lavoro e, in misura minore, in capo anche al lavoratore stesso che si fa carico dell’onere contributivo subendo una trattenuta in busta paga.
Il datore di lavoro versa con modello F24 all’Inps tanto la quota di contributi a suo carico quanto quella in capo al lavoratore.
Le aliquote Inps destinate all’assicurazione IVS sono di norma previste in misura pari al 33% complessivo di cui il 9,19% in capo al lavoratore. Fanno eccezione regimi particolari come apprendisti, viaggiatori e piazzisti, portieri nonché le ipotesi di sgravi contributivi che abbattono, a seconda dei casi, la quota di contributi a carico azienda e quella in capo al lavoratore.
Si ricorda che in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (eccezion fatta per i rapporti di lavoro domestico) è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, pari a:
- 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo di 2.692,00 euro;
- 3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo di 1.923,00 euro.
…e tu lo sapevi?