Le prestazioni erogate dall’Inps non sempre possono “seguire” il pensionato italiano qualora questi si trasferisca all’estero.
Dal 1992 è stato introdotto il principio dell’“inesportabilità” delle prestazioni non contributive riconosciute dal nostro paese.
Le prestazioni a carattere assistenziale, cioè quelle slegate dal versamento dei contributi, sono dichiarate dalla legge “inesportabili“, in quanto legate alla residenza del beneficiario nel territorio dello Stato e pertanto non possono essere portate al di fuori dell’Italia in caso di cambio di residenza del pensionato.
Queste prestazioni devono essere erogate solo nello Stato membro in cui la persona interessata risiede e in base ai criteri stabiliti dalla legislazione di questo Stato.
Per l’Italia sono inesportabili le seguenti prestazioni:
- pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge 30 aprile 1969, n. 153);
- pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi 30 marzo 1974, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18 e 23 novembre 1988, n. 508);
- pensioni e indennità ai sordomuti (leggi 26 maggio 1970, n. 381 e 23 novembre 1988, n. 508);
- pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi 27 maggio 1970, n. 382 e 23 novembre 1988, n. 508);
- integrazione della pensione minima (leggi 4 aprile 1952, n. 218, 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1990, n. 407);
- integrazione dell’assegno d’invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222);
- assegno sociale (legge 8 agosto 1995, n. 335);
- maggiorazione sociale (articolo 1, paragrafi 1 e 12 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e successive modifiche).
… e tu lo sapevi?