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GESTAZIONE E ASTENSIONE DAL LAVORO – L’ESPERTO RISPONDE

Apr 11, 2022

“Buongiorno, sono Marica da Roma. Lo scorso mese sono entrata in gravidanza, ma non riesco a conciliare la gestazione con il mio lavoro. Esiste qualche modo per astenermi dal lavoro già prima della maternità obbligatoria? Vi ringrazio per la risposta”.

Certamente. Sebbene il congedo di maternità obbligatoria sia concesso normalmente nei due mesi precedenti il parto e nei tre successivi alla nascita del bambino, la legge consente alle lavoratrici di astenersi dalla propria attività già molti mesi prima, ma solamente in alcuni casi nei quali lo svolgimento della propria professione possa comportare complicazioni alla gestazione.

È il caso della cosiddetta “gravidanza a rischio”, un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che può essere richiesto già dai primi mesi di gravidanza. Per la richiesta, è indispensabile presentare un apposito certificato medico rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale, dal quale si evinca l’effettiva sussistenza delle condizioni per richiedere l’astensione anticipata. Nel caso di incompatibilità della gravidanza con la propria attività lavorativa, la sospensione anticipata della lavoratrice può essere disposta dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

L’ASL può rilasciare un primo certificato di gravidanza a rischio per un periodo di 30 giorni. Terminato questo primo periodo, può essere richiesto all’ASL un ulteriore certificato medico, che consente di prorogare di ulteriori 60 giorni il periodo di astensione preparto. L’ASL, accertata la permanenza delle condizioni cliniche, può certificare ancora una volta la necessità di prorogare il periodo di astensione anticipata, fino al compimento del settimo mese di gravidanza, quando ha inizio il congedo obbligatorio.

L’indennità di maternità viene pagata dall’INPS in maniera diversa a seconda del tipo di attività lavorativa svolta dalla gestante. Nel caso di lavoratrici dipendenti, infatti, il pagamento avviene in busta paga attraverso il proprio datore di lavoro che funge da sostituto di imposta. Se, invece, l’indennità viene richiesta da lavoratrici autonome o domestiche, l’accredito avviene direttamente sul proprio IBAN. L’indennità corrisponde sempre all’80% del proprio stipendio medio giornaliero, e viene calcolata sulla base dell’ultima busta paga prima del congedo per le lavoratrici dipendenti ovvero sulla base del reddito annuo nel caso delle lavoratrici autonome o con contratti co.co.co.

Foto di olia danilevich da Pexels